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LEGGE 5 marzo 1951, n. 190

Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 18-4-1951
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fino a nuova disposizione sono prorogati:
    a) l'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 232;
    b)  l'art.  1  del  decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113,
fermo restando, per gli uditori destinati in reggenza, il trattamento
economico stabilito dalla legge 10 gennaio 1950, n. 4;
    c) l'art. 10, primo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352.