Istituzione negli organici degli ospedali e degli istituti fisioterapici di un posto di massaggiatore, da conferire agli abilitati da Scuole autorizzate di
massaggio, con preferenza ai ciechi.
note:
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 3/07/1950, n. 149 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)