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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 aprile 1947, n. 212

Nuove norme sulla disciplina dei ristoranti e degli altri esercizi pubblici che provvedono alla somministrazione ed alla vendita di vivande già confezionate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 19-4-1947
al: 15-12-2009
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 341;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per
le  finanze  e  il  tesoro,  per  l'agricoltura  e  le  foreste,  per
l'industria e il commercio, e per il lavoro e la Previdenza sociale;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  L'art.  3  del  decreto  legislativo  20  novembre 1946, n. 341, e'
modificato come appresso:
    Non sono consentite le somministrazioni di:
      a)   pane   e   paste  alimentari  confezionati  con  sfarinati
abburattati  a tasso inferiore a quello ufficiale, e paste alimentari
fresche, comunque lavorate;
      b)  dolci  di qualsiasi tipo all'infuori dei giorni di sabato e
domenica   di  ogni  settimana,  nonche'  dei  giorni  di  festivita'
ufficialmente  riconosciuta,  e  del giorno immediatamente precedente
alla  festivita'  stessa; in tali giorni e' tuttavia fatto divieto di
somministrare  dolci  preparati  con  la  utilizzazione di panna e di
crema;
      c)   pietanze  confezionate  con  carni  fresche,  congelate  o
conservate,  bovine, bufaline, suine, ovine ed equine all'infuori dei
giorni di sabato, domenica e lunedi' di ogni settimana, dei giorni di
festivita'  ufficialmente  riconosciuta  e  del giorno inmediatamente
precedente alla festivita' medesima;
      d)  pietanze  con frattaglie all'infuori dei giorni di cui alla
precedente lettera c) e di un quarto giorno della settimana che sara'
stabilito, per ciascuna provincia, dal prefetto.
    E'  consentita  la  somministrazione  in  tutti  i  giorni  della
settimana di pollami, conigli, di prodotti ittici e venatori.
  La somministrazione dei salumi e' consentita solo nei giorni in cui
e' vietata la somministrazione della carne.