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REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1937, n. 1616

Ordinamento giuridico e trattamento economico del personale delle Ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navi traghetto. (037U1616)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 23 dicembre 1937, n. 2378 (in G.U. 03/02/1938, n. 27).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-10-1937 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di recare aggiunte e modificazioni all'ordinamento giuridico e trattamento economico del personale delle Ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navi traghetto, in relazione alle mutate esigenze di detto servizio;
Visto il R. decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1893, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 983, relativo all'ordinamento giuridico e trattamento economico del personale addetto al servizio dei ferry-boats attraverso lo stretto di Messina;
Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, con i relativi allegati e le successive aggiunte e modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 202, concernente la corresponsione di assegni di malattia al personale delle Ferrovie dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18, recante riduzione di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali;
Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1756, convertito nella legge 26 maggio 1932, n. 576, che col suo art. 9 reca riduzione di stipendi per gli agenti delle ferrovie dello Stato dei gradi 14 e 15;
Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038, recante riduzione degli stipendi e delle altre competenze dei dipendenti statali;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719 convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 121, relativo all'aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le disposizioni del regolamento del personale ferroviario approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, con tutte le successive modificazioni e aggiunte, vengono estese al personale addetto al servizio delle navi traghetto, indipendentemente dagli obblighi ad esso derivanti dall'osservanza delle norme del Codice di commercio, del Codice della marina mercantile e di quelle speciali del contratto di arruolamento.

Al regolamento stesso vengono apportate le aggiunte e modificazioni di cui appresso:

Art. 15 - 1° capoverso (aggiungere):

« c) in qualità di ordinario per coprire i posti di pianta del personale delle navi traghetto dei gradi 13, 14 e 15, della tabella A-bis allegata al presente decreto e quelli di cameriere e di mozzo ».

Art. 19 - 1° capoverso (sostituire col seguente):

« Gli avventizi straordinari ed ordinari vengono assicurati contro l'invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione, e, se imbarcati sulle navi traghetto, vengono inscritti alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare, a norma delle vigenti disposizioni legislative ».

Art. 25 - 3° capoverso (sostituire col seguente):

« Peraltro le assunzioni alle qualifiche degli uffici, escluso il personale subalterno, ed a quelle del personale esecutivo di sottocapo, alunno d'ordine, conduttore, capo deposito di 3ª classe, capo tecnico di 3ª classe, sotto capo tecnico, ufficiale navale di 3ª classe e ufficiale macchinista di 3ª classe, non possono avvenire che per pubblico concorso, mediante prove di esame e produzione di titoli ».

Art. 28 (sostituire):

« d) per il servizio nelle navi traghetto possono essere assunte soltanto persone inscritte nelle matricole della gente di mare di prima categoria, aventi almeno un anno di navigazione.

« Inoltre per gli ufficiali navali è richiesta la patente di capitano di lungo corso e per gli ufficiali macchinisti la patente di macchinista in 1ª, con almeno un anno di navigazione in qualità di ufficiale in comando di guardia, sia per gli uni sia per gli altri;
».