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REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1936, n. 163

Disposizioni a favore dei praticanti procuratori ed avvocati, degli aspiranti alla nomina a notaro e dei notai, chiamati sotto le armi. (036U0163)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 11 maggio 1936, n. 889 (in G.U. 27/05/1936, n.122).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 15-2-1936
al: 21-1-1938
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il decreto-legge 27 novembre 1933, n.  1578,  convertito  con
modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, ed il R. decreto 22
gennaio 1934, n. 37; 
 
  Viste le leggi 16 febbraio 1913, n, 89, e 6 agosto 1926, n. 1365; 
 
  Visti il decreto-regge 27 maggio 1923, n.  1324,  convertito  nella
legge 17 aprile 1925, n. 473, ed il R. decreto-legge 5  luglio  1934,
n. 1179, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466; 
 
  Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la urgenza e la necessita' di regolare la  situazione  dei
praticanti procuratori ed avvocati nonche' dei candidati negli  esami
per la nomina a  notaro  e  quella  dei  notari,  in  relazione  alla
prestazione del servizio militare; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i  Ministri  per  le
finanze e per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  In deroga alla  disposizione  dell'art.  4,  comma  terzo,  del  R.
decreto 22 gennaio 1934, n. 37, i  praticanti  procuratori,  i  quali
abbiano interrotto la pratica perche' richiamati alle armi o comunque
a causa del servizio militare, rimangono inseriti  nel  registro  dei
praticanti ancorche' la durata dell'interruzione sia superiore a  sei
mesi. 
 
  Il periodo di pratica che essi abbiano gia' svolto e' computato  ai
fini del compimento della pratica.