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REGIO DECRETO 18 luglio 1930, n. 1107

Riconoscimento giuridico dell'Ente nazionale per l'unificazione della industria (UNI) e approvazione del relativo statuto. (030U1107)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 19-9-1930
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
             PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista  la  domanda  in  data  16  agosto  1928  con  la  quale   la
Confederazione generale fascista dell'industria italiana  ha  chiesto
che sia attribuita la personalita' giuridica all'Ente  nazionale  per
l'unificazione  dell'industria,  costituito  per  gli  scopi  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e che
sia approvato il relativo statuto; 
  Visti gli articoli 4 e 8 della legge 3 aprile 1926, n. 563, 36 e 37
del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e gli articoli 10 e
15 della legge 20 marzo 1930, n. 206; 
  Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni; 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per
l'interno; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' attribuita la personalita' giuridica, a norma  ed  agli  effetti
dell'art. 36, ultimo comma, del Nostro decreto  1°  luglio  1926,  n.
1130, all'Ente  nazionale  per  l'unificazione  dell'industria  (UNI)
aderente  alla  Confederazione   generale   fascista   dell'industria
italiana e costituito per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo  comma,
della legge 3 aprile 1926, n. 563. 
  E' approvato lo statuto dell'Istituto predetto secondo il testo che
si allega al presente decreto e che e' firmato, d'ordine Nostro,  dal
Ministro proponente.