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REGIO DECRETO-LEGGE 12 febbraio 1930, n. 84

Modifiche al R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana. (030U0084)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/1930
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1930, n. 578 (in G.U. 23/05/1930, n. 121).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-3-1930
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243  (serie  III),  parte
supplementare, col quale fu eretta  in  corpo  morale  l'Associazione
della Croce Rossa  Italiana,  in  base  alla  facolta'  conferita  al
Governo dalla legge 22 maggio 1882, numero 768; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 10  agosto  1928,  n.  2034,  contenente
provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento  della  Croce
Rossa Italiana; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di  apportare  modifiche
al Regio decreto-legge predetto; 
 
  Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato e Ministro per l'interno, e dei Ministri per le colonie, per la
guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli articoli 1, 3, 5, 7, 11 e 16 del  R.  decreto-legge  10  agosto
1928, n. 2034,  sono  abrogati  e  sostituiti  rispettivamente  dagli
articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto.