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REGIO DECRETO 22 maggio 1924, n. 844

Norme integrative al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dell'amministrazione dello Stato. (024U0844)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/06/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-6-1924 al: 14-7-1924
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
giuridico e sul trattamento economico dei salariati statali;
Visto il Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, sul riordinamento delle maestranze borghesi dipendenti dai Ministeri della guerra e
della marina, e successive modificazioni;
Visto il Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, che apporta integrazioni e modificazioni al Regio decreto 14 giugno 1923, n.
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli interni, ad interim per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra e per la marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Sono apportate le aggiunte e le varianti di cui appresso al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994:

a) nel titolo e nel primo comma dell'art. 3, fra le parole «capi operai» e «sorveglianti», sono inserite le altre «capi d'arte».

Allo stesso art. 3 è aggiunto il seguente comma:

«Possono eccezionalmente essere nominati capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, nonché operaie di controllo o sorveglianza, permanenti o temporanei, anche estranei alle maestranze statali»;

b) all'art. 7, nel secondo comma, alle parole «dai successivi articoli 8 e 38», sono sostituite le seguenti: «dal presente articolo e dai successivi articoli 8, 38 e 65»; e nel terzo comma, alle parole «dà luogo alla perdita di una quota oraria della paga», sono sostituite le seguenti: «dà luogo, per gli operai che non lavorano a cottimo, alla perdita di una quota oraria della paga giornaliera».

Allo stesso art. 7, è aggiunto il seguente comma:

«Non perdono le competenze gli operai permanenti e gli incaricati stabili, assenti perché chiamati ad esercitare le funzioni di giurato, oppure a testimoniare in cause nell'interesse dell'amministrazione»;

c) all'art. 12, è aggiunto il seguente comma:

«c) per concorso od a scelta, secondo le norme dei singoli regolamenti, previa, in ogni caso, autorizzazione ministeriale ed il favorevole risultato di un periodo di esperimento, se trattisi di capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, oppure di operaie di controllo o di sorveglianza (gruppi I, II e IV della tabella A), che vengano assunti fra persone estranee alle maestranze statali»;

d) all'art. 14, è aggiunto il seguente comma:

«I posti di cui sopra che, in complesso, rimanessero scoperti, in difetto di aspiranti mutilati e invalidi di guerra, o per loro inidoneità, sono riservati agli ex-combattenti che abbiano i requisiti richiesti»;

e) al primo comma dell'art. 15 è aggiunto il seguente periodo:
«Ove, però, essi provengano rispettivamente dagli operai temporanei o dagli incaricati provvisori in servizio, la paga viene loro assegnata coi criteri che saranno stabiliti dai decreti di cui al successivo art. 79».

Allo stesso art. 15, è aggiunto il seguente comma:

«Gli ex-combattenti che abbiano prestato più di un anno di servizio presso l'esercito operante, o che siano mutilati o invalidi di guerra, oppure decorati al valore, ottengono, all'atto dell'assunzione, sia come operai permanenti di qualsiasi gruppo, che come incaricati stabili appartenenti ai gruppi I, II e IV, la paga normale o retribuzione immediatamente superiore a quella loro spettante, ai termini del presente articolo e dei Regi decreti di cui al successivo art. 79»;

f) le percentuali del 20 e 25, stabilite dall'art. 28, sono elevate rispettivamente al 30 e 35 per cento;

g) al secondo comma dell'art. 35, è aggiunto il seguente periodo: «Questa disposizione non si applica al personale di cui al predetto art. 8, lett. a) e b);

h) all'ultimo comma dell'art. 44, sono sostituiti i seguenti:

«L'importo delle multe è versato a beneficio di uno o più istituti di previdenza pei salariati dello Stato, da designarsi da ciascun ministero, pel dipendente personale salariato».

«A tale designazione, che è revocabile in qualsiasi momento, deve provvedersi di concerto col Ministro dell'economia nazionale, ove gli istituti designati non abbiano ancora ottenuto il riconoscimento legale, alla data di pubblicazione del presente decreto»;

i) negli articoli 8, lett. a) 15, terzo comma, 38, lett. a), e 47, sono soppresse le parole: «degli stabilimenti militari di pena»;

j) all'art. 52 è aggiunto il seguente periodo:

«Tale applicazione, per questi ultimi operai, avrà effetto dal giorno in cui entrerà in vigore il trattamento di quiescenza di cui al successivo art. 58»;

k) al titolo degli articoli 57, 58 e 59, sono aggiunte le parole: «e di assicurazione».

All'art. 57 è sostituito il seguente:

«Dal giorno in cui entrerà in vigore il trattamento di quiescenza di cui al successivo art. 58, gli operai permanenti e gli incaricati stabili saranno assoggettati all'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia».

«I regolamenti delle singole amministrazioni, previ accordi col Ministero per l'economia nazionale, stabiliranno le categorie degli incaricati provvisori che, per il carattere speciale dei servizi loro affidati, sono esclusi dall'obbligo dell'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia e contro la disoccupazione»;

l) all'art. 58, le parole: «Coi Regi decreti di cui al successivo art. 79» sono sostituite dalle seguenti: «Con Regi decreti, da emanarsi, di concerto col Ministro delle finanze, entro il 30 giugno 1925».

Allo stesso articolo è aggiunto il seguente comma:

«Tale nuovo trattamento di quiescenza entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita dai Regi decreti sopraindicati»;

m) all'art. 63, nel primo comma, alle parole «settantacinque giorni», sono sostituite le altre: «novanta giorni lavorativi»; nel secondo comma, alle parole «dal Regio decreto», sono sostituite le seguenti: «dai Regi decreti»; e nell'ultimo comma, sono soppresse le parole: «prima o dopo la condanna»;

n) nell'art. 64, al secondo comma, alle parole: «addetti ai pubblici servizi» è sostituita la parola: «stabili», e dopo la parola: «temporanei» sono aggiunte le altre: «o incaricati provvisori»; e nell'ultimo comma, alla lett. a), dopo la parola «permanente», è aggiunta la parola: «assoluto», ed alla lett. c), il periodo di «settantacinque giorni» è elevato a «novanta giorni».

Allo stesso articolo è aggiunto, infine, il seguente comma:

«Non sono comprese tra le assenze di cui alle precedenti lettere b), c) e d) quelle dei salariati allontanati dagli stabilimenti per provvedimenti di cautela sanitaria»;

o) nell'art. 66, al secondo periodo del primo comma, è sostituito il seguente:

«L'importo di tale penalità è trattenuto ai salariati sulle loro competenze di qualsiasi genere, oppure, in mancanza o difetto di esse, mediante incameramento, totale o parziale, dei depositi di garanzia di cui al successivo art. 72»;

p) all'art. 72 sono aggiunti i seguenti commi:

«I regolamenti delle singole amministrazioni stabiliscono se ed a quali categorie di incaricati provvisori siano applicabili le disposizioni del presente articolo».

«Sono esonerati dalla costituzione del deposito di garanzia i salariati provvisti di pensione e quelli che, per effetto di preesistenti disposizioni, abbiano acquisito diritto a una indennità di licenziamento, che, al netto delle ritenute erariali, sia almeno uguale all'importo del deposito stesso»;

q) all'art. 73, in luogo delle parole «all'operaio», sono sostituite le altre «al salariato»;

r) all'art. 74, è aggiunto il seguente comma:

«Gli interessi corrispondenti ai versamenti sopra indicati e le somme trattenute ai salariati, tanto sulle loro competenze, quanto sui depositi di garanzia, a titolo di penalità, giusta il precedente art. 66, sono versati a beneficio degli stessi istituti di cui al precedente art. 44»;

s) al primo comma dell'art. 78, è sostituito il seguente:

Gli operai permanenti e gli incaricati stabili in servizio al 1° luglio 1924, che risulteranno in eccedenza al numero da fissarsi ai sensi dei precedenti art. 4 e 6, saranno licenziati, entro sessanta giorni dalla data medesima»;

t) al primo comma dell'art. 79, la data del «30 aprile 1924», è sostituita da quella del «15 luglio 1924», ed è soppresso, inoltre, il riferimento all'art. 58;

u) all'art. 80 è sostituito il seguente:

«Con decreti dei singoli Ministri, da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze entro il 31 agosto 1924, sarà provveduto a uniformare i regolamenti dei salariati delle singole amministrazioni dello Stato alle disposizioni del presente decreto e dei decreti previsti al precedente art. 79»;

«v) all'art. 82, alle qualifiche «i capi incaricati e gli incaricati superiori», sono sostituite le seguenti: «gli incaricati superiori, gli incaricati inferiori ed i capi incaricati»;

w) all'art. 85 è sostituito il seguente:

«La paga da assegnarsi, con effetto dal 1° luglio 1924, agli operai permanenti che verranno inquadrati nei singoli gruppi di mestieri e servizi, di cui alla tabella A, allegata al presente decreto, sarà determinata coi seguenti criteri:

a) agli operai cui, alla data di pubblicazione del presente decreto, sia già corrisposta la prima o seconda mercede eccezionale, sarà assegnata rispettivamente la nuova prima o seconda paga eccezionale stabilita dalla predetta tabella A;

b) per gli operai di cui all'art. 29, del presente decreto, che, alla data di cui alla precedente lett. a), non abbiano conseguita una mercede eccezionale, si aggiungeranno alla mercede a giornata da essi goduta alla data medesima (aumentata di un decimo, nel caso di elevamento dell'orario normale di lavoro da sette ad otto ore):

1° i soprassoldi fissi e continuativi che, per tassative disposizioni, abbiano carattere integrativo della paga, qualora vengano soppressi;

2° una quota di L. 2.16 per gli operai di cui al precedente art. 8 e di L. 2.60 per gli altri, in corrispondenza alla riduzione delle indennità di caro viveri, stabilita dall'art. 9;

e sarà loro assegnata la paga del gruppo cui verranno ascritti, eguale o che più si avvicini in eccesso alla somma risultante dai computi sopraindicati;

c) per gli operai che possono essere ammessi a partecipare ai guadagni del cottimo e che si trovino nelle condizioni di mercede di cui alla precedente lett. b), si aggiungeranno alla loro retribuzione globale giornaliera da cottimisti (comprensiva del massimo guadagno di cottimo consentito dalle norme regolamentari), quale risulti alla data di pubblicazione del presente decreto:

1° la decima parte della stessa retribuzione globale, nel solo caso di elevamento dell'orario normale di lavoro da sette ad otto ore;

2° i soprassoldi e la quota di caro viveri di cui alla lett. b), nn. 1 e 2, del presente articolo;

e sarà loro assegnata la paga del gruppo cui verranno ascritti, eguale o che più si avvicini in eccesso ai dieci tredicesimi della somma risultante dai computi sopraindicati.

In ogni caso, la paga da assegnarsi agli operai di cui alle precedenti lettere b) e c), non potrà essere superiore alla paga massima normale, stabilita dalla predetta tabella A.

Nel caso che la paga da assegnarsi con le norme di cui alla lett.
c) del presente articolo, agli operai specializzati (II gruppo della tabella A), dipendenti dai Monopoli industriali, risultasse inferiore a quella prevista dalla precedente lett. b), verrà corrisposta agli operai stessi, a titolo di soprassoldo, nei soli giorni in cui non lavorino a cottimo, la differenza fra le due paghe predette.

È fatto divieto di concedere, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, o da data anteriore, aumenti di mercede, se non in base alle norme in vigore.

La retribuzione da assegnarsi, con effetto dal 1° luglio 1924, agli incaricati stabili che verranno inquadrati nei singoli gruppi di cui alla tabella B allegata al presente decreto, sarà quella che essi avrebbero conseguita per anzianità, a norma della stessa tabella, in base agli anni di servizio effettivamente prestati quali incaricati stabili, e non potrà superare la retribuzione massima.

L'eventuale differenza in più della paga massima normale o della retribuzione massima, risultante dai computi sopraindicati, sarà conservata rispettivamente dagli operai e dagli incaricati, come assegno personale, valevole ad ogni effetto, anche di pensione, e da assorbirsi in caso di successivi aumenti di paga o retribuzione, per avanzamento a paghe eccezionali o per passaggio a gruppi superiori.

Agli operai ed incaricati ex-combattenti, che si trovino nelle condizioni determinate dall'ultimo comma dell'art. 15 del presente decreto, viene assegnata rispettivamente la paga normale o la retribuzione immediatamente superiore a quella determinata con le norme di cui ai precedenti commi di questo articolo.

Agli effetti del primo successivo avanzamento, tanto gli operai, quanto gli incaricati, compresi quelli indicati nel comma precedente, conserveranno, rispetto alla paga o retribuzione loro assegnata dal 1° luglio 1924, l'anzianità raggiunta al 30 giugno 1924, nella mercede precedente, con deduzione, entro i limiti dell'anzianità stessa, di sei mesi, per ogni 20 centesimi di maggior paga, ottenuti per arrotondamento in eccesso, ai sensi delle lettere b) e c) del presente articolo.

Le stesse norme di cui sopra si applicano, con effetto dal 1° gennaio 1924, agli incaricati ed operai addetti al servizio di vigilanza finanziaria, marittima e lacuale, assunti anteriormente all'entrata in vigore della legge 16 luglio 1914, n. 696, riferendosi, pel computo del servizio complessivo, alla data della conferma, e, per la determinazione dell'anzianità corrispondente alla nuova retribuzione o paga da assegnarsi, all'anzianità raggiunta al 31 dicembre 1923, nel precedente loro assegno mensile»;

x) agli articoli 29 e 86 è soppresso l'inciso «lettera b)»;

y) il secondo comma dell'art. 87 è sostituito dal seguente:

«Il termine perentorio per chiedere tale indennità scade il 31 dicembre 1924».

Nello stesso articolo, fra il penultimo e l'ultimo comma, sono inseriti i seguenti:

«Le indennità di cui sopra sono stabilite detraendo dal loro ammontare netto, determinato a norma delle citate disposizioni, la somma eventualmente corrisposta, a suo tempo, a titolo di sussidio, in conseguenza dell'infortunio, in più della metà della mercede giornaliera».

«Le liquidazioni relative sono effettuate in base ad accertamenti delle autorità amministrative e sanitarie dipendenti dai ministeri predetti e approvate mediante decreti ministeriali».

«Non è ammesso alcun gravame, né in via amministrativa, né in via giudiziaria, contro le decisioni dell'amministrazione, per quanto concerne il riconoscimento del diritto all'indennità d'infortunio».

z) nella tabella A, la denominazione del personale operaio ascritto al II gruppo è così modificata: «Capi d'arte ed operai specializzati. La tabella B è modificata come segue, per quanto concerne i gruppi I e II degli incaricati:



GRUPPI Classi delle retribuzioni mensili Aumenti quadriennali delle retribuzioni mensili



| N. | | | | | |
|d'ordine|Denominazioni| Minima |Massima|Numero| Misura |
+--------+-------------+------------+-------+------+------------+


| | | Lire | Lire | | Lire |
+ | | | | | |
| | Incaricati | | | | |
| I | superiori | 800 | 1.100 | 4 | 75 |
| | | | | | |
| | Incaricati | 700 | 940 | 4 | 60 |
| | | | | | |
| | Incaricati | | | | |
| II | inferiori | 600 | 780 | 4 | 45 |
+--------+-------------+------------+-------+------+------------+