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REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 614

Che estende ai militari l'Opera di previdenza di cui al R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219. (023U0614)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 21-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dei poteri delegati conferiti al Governo con la  legge  3
dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto l'art. 11 del decreto Luogotenenziale 10  febbraio  1918,  n.
107, che istitui' una ritenuta del  2  per  cento  sugli  aumenti  di
stipendio concessi dal decreto stesso e sugli altri assegni dovuti al
personale di ruolo civile e  militare,  per  costituire  un'Opera  di
previdenza a favore di detto personale o delle loro famiglie; 
 
  Visto il Regio decreto 26 febbraio  1920,  n.  219,  convertito  in
legge  2  luglio  1922,  n.  896,  che  stabili'  le  norme  per   il
funzionamento dell'Opera di previdenza,  limitatamente  al  personale
civile e ai loro superstiti non aventi diritto a pensione; 
 
  Visti i Regi decreti 10 luglio 1921, n. 949, e 29 gennaio 1922,  n.
118, recanti modificazioni al decreto 26 febbraio 1920, n. 219; 
 
  Riconosciuta l'urgenza di dare le disposizioni  necessarie  per  il
funzionamento  dell'Opera  di  previdenza  anche  nei  riguardi   dei
militari, i quali sono sottoposti a ritenuta da  cinque  anni,  senza
avere finora fruito della assistenza di detta istituzione; 
 
  Vista la relazione presentata dalla Commissione  finanze  e  tesoro
alla Camera dei deputati il 28 giugno 1922, n. 1337 A-bis; 
 
  Vista la legge 22 luglio  1906,  n.  623,  che  istitui'  la  Cassa
sovvenzioni per gli impiegati e superstiti di impiegati civili  dello
Stato non aventi diritto a pensione; 
 
  Riconosciuta la necessita' di introdurre alcune modificazioni nelle
norme che regolano l'Opera  di  previdenza  predetta  allo  scopo  di
semplificarne e renderne piu' spedito il funzionamento e  considerata
l'opportunita' di unificare  i  fini  dell'Opera  di  previdenza  con
quelli della Cassa sovvenzioni; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto con quelli per l'interno, la guerra e la marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  L'Opera di previdenza, istituita con R. decreto 26  febbraio  1920,
n. 219, e' estesa anche a favore degli ufficiali e dei sottufficiali,
indicati nel seguente articolo 2, del R. esercito, della R. marina  e
dei Corpi organizzati militarmente a servizio  dello  Stato,  nonche'
dei loro superstiti e assume la denominazione «Opera di previdenza  a
favore dei personali  civili  e  militari  dello  Stato  e  dei  loro
superstiti».