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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 465

Che stabilisce la misura delle indennità eventuali da corrispondersi al personale subalterno di bonifica. (023U0465)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 28-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il regolamento sul  personale  di  custodia  delle  opere  di
bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi  approvato  con  R.
Decreti 18 aprile 1919, n. 487 e 13 luglio 1911, n. 893; 
 
  Visto  il  Decreto  Reale  20  febbraio  1921,   n.   221   recante
modificazioni al Decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n.  1311,
che stabilisce in caso di missione le indennita' per spese di viaggio
e di soggiorno al personale civile e militare dello Stato; 
 
  Visto il R. D. 30 settembre 1922, n.  1290  contenente  le  tabelle
degli stipendi nonche' le relative norme di carriera per il personale
contemplato nella  legge  13  agosto  1921,  n.  1080  sulla  riforma
dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la
riduzione del personale; 
 
  Ritenuto  che  in  seguito  ai  sensibili  aumenti  apportati  agli
stipendi degli ufficiali di bonifica occorre modificare la tabella D,
allegata al sopracitato R. Decreto 20 febbraio 1921, n. 221; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato  pei  Lavori
Pubblici, di concerto con quello delle Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  A decorrere dal 1° marzo 1923 le indennita' eventuali al  personale
subalterno di bonifica  verranno  corrisposte  nella  misura  di  cui
appreso: 
 
                       Ufficiali di bonifica. 
 
                       Sorveglianza a Lavori. 
 
  1. Per la sorveglianza a lavori che si svolgono oltre un raggio  di
6 km. dalla residenza dell'ufficiale di bonifica  sara'  corrisposta,
previa autorizzazione ministeriale, una indennita' mensile  variabile
da L. 150 a L. 210 da  computarsi  per  ogni  giornata  di  effettiva
sorveglianza, esclusi i giorni festivi e quelli in cui l'ufficiale di
bonifica sia destinato ad altro incarico. 
 
  2. Per qualsiasi prestazione di campagna, che non sia  sorveglianza
a lavori, non e' dovuta alcuna indennita', sara'  invece  corrisposta
la indennita' chilometrica nella misura di L. 0.50 quando la distanza
e' superiore a km. 6  tanto  per  l'andata  quanto  per  il  ritorno,
nonche' il rimborso delle spese per viaggi in  ferrovia;  tramvia  ed
automobile in servizio pubblico aumentato di due decimi. 
 
                          Servizi di piena. 
 
  3. Per il servizio di piena diurno verra' corrisposta la indennita'
di L. 8 e per quello notturno la indennita' di L. 12. 
 
  La indennita' suddetta spetta dal momento in cui  sono  attivati  i
presidi. 
 
  Quando il servizio di piena si protragga nella notte la  indennita'
diurna sara' aumentata di L. 2 per ogni ora di prestazione ed in ogni
caso  il  cumulo  delle  indennita'  diurna  e  notturna  non  dovra'
oltrepasare la somma giornaliera di L. 16. 
 
  Sara' inoltre corrisposta, quando il servizio venga prestato  fuori
del reparto,  la  indennita'  chilometrica  di  L.  0.50  nonche'  il
rimborso delle spese di viaggi in ferrovia, tramvia e  automobile  in
servizio pubblico aumentate di due decimi. 
 
            Visite ordinarie e straordinarie al reparto. 
 
  4. Per le visite ordinarie e straordinarie al reparto non e' dovuta
alcuna indennita'. 
 
  Per le visite invece fuori del reparto sara'  corrisposta  la  sola
indennita' chilometrica nella misura di lire 0.50 al chilometro. 
 
                    Lavori di tavolo in ufficio. 
 
  5. Agli ufficiali di bonifica chiamati  a  cooperare  a  lavori  di
tavolo preso gli uffici del Genio Civile sara'  corrisposta  la  sola
indennita' chilometrica nella misura  suddetta  nonche'  il  rimborso
delle eventuali spese di viaggio in ferrovia,  tramvia  e  automobile
pubblico, aumentate di due decimi. 
 
                       Guardiani di Bonifica. 
 
                        Sorveglianza a Lavori 
 
  1. Per la sorveglianza continua a lavori verra' corrisposta, previa
autorizzazione Ministeriale la indennita' mensile variabile da L.  90
a L. 102 da computarsi  per  ogni  giornata  di  effettivo  servizio,
esclusi i giorni festivi e quelli  in  cui  il  guardiano  sia  stato
destinato ad altro incarico. 
 
  2.  Per  qualsiasi  altra  prestazione  di  campagna  che  non  sia
assistenza a lavori non e' dovuta alcuna altra indennita'. 
 
                         Servizio di piena. 
 
  3. Indennita' giornaliera di L. 6, notturna di L. 9. 
 
  Rimborso di spese per viaggi in ferrovia  (3ª  classe)  tramvia  ed
automobile in servizio pubblico, annientato di due decimi. 
 
  Il cumulo delle indennita' diurna  e  notturna  non  potra'  essere
superiore a L. 12 giornaliere. 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 8 febbraio 1923. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                   MUSSOLINI 
                                                   CARNAZZA 
                                                   DE STEFANI. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Oviglio.