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REGIO DECRETO 25 febbraio 1923, n. 391

Che sopprime il Ministero per le terre liberate. (023U0391)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 18-3-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio o por volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Regio Decreto 19 gennaio 1919, n. 41, di  istituzione  del
Ministero delle Terre Liberate e quelli di proroga successivi; 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, concernente delegazione di
pieni poteri al Governo del Re  per  il  riordinamento  del  servizio
tributario e della Pubblica Amministrazione; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,  Ministro
dell'Interno, di concerto coi Ministri delle  Terre  Liberate,  delle
Finanze, dell'Agricoltura,  dell'Industria  e  del  Commercio  e  del
Lavoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  A datare dal 1° marzo 1923 il Ministero per le terre  Liberate  dal
nemico e' soppresso e le funzioni ed i poteri ad esso spettanti  sono
devoluti: 
 
  Al Ministero delle Finanze per il risanamento dei danni  di  guerra
in base al Testo Unico approvato con Decreto Luogotenenziale 27 marzo
1919, n. 426, ed a tutte le altre disposizioni vigenti  regolanti  la
materia eccettuate le attribuzioni concernenti  il  risarcimento  dei
danni sofferti dagli enti pubblici gia' trasferiti al  Ministero  dei
Lavori Pubblici col R. Decreto 18 gennaio 1923, n. 106. 
 
  Al Ministero dell'Interno per l'assistenza civile e sanitaria  alle
popolazioni liberate e redente in base all'art. 2 lettere a) e c) del
decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, oltre la  liquidazione
della assistenza ai profughi, gia' trasferita al Ministero stesso con
R. Decreto 8 febbraio 1923, n. 275. 
 
  Al Ministero dell'Industria e del Commercio per la azione rivolta a
dare incremento all'industria ed ai commerci e  per  incoraggiare  le
istituzioni di credito  popolare  giusta  l'art.  2  lettera  d)  del
decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925; 
 
  Al Ministero dell'Agricoltura per l'azione  rivolta  all'incremento
dell'agricoltura; 
 
  Al Ministero del Lavoro per l'azione  rivolta  ad  incoraggiare  le
cooperative di consumo e di lavoro. 
 
  Il Ministero delle Finanze provvedera' altresi'  alla  liquidazione
dei servizi generali del mistero soppresso.