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REGIO DECRETO 14 gennaio 1923, n. 314

Che riduce le indennità speciali dovute al personale idraulico subalterno. (023U0314)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-3-1923
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
             per grazia Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª
categoria approvato con R. decreto 30 giugno 1907, n. 667; 
 
  Visto  il  decreto  Reale  20  febbraio  1921,  n.   221,   recante
modificazioni al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n.  1311,
che stabilisce in caso di missione le indennita' per spese di viaggio
e di soggiorno al personale civile e militare dello Stato; 
 
  Visto il R. decreto 30  settembre  1922,  n.  1290,  contenente  le
tabelle degli stipendi, nonche' le relative norme di carriera per  il
personale contemplato nella legge 13  agosto  1921,  n.  1080,  sulla
riforma dell'Amministrazione  dello  Stato,  la  semplificazione  dei
servizi e la riduzione del personale; 
 
  Ritenuto  che  in  seguito  ai  sensibili  aumenti  apportati  agli
stipendi degli ufficiali idraulici, occorre modificare la tabella  D,
allegata al sopracitato R. decreto 20 febbraio 1921, n. 221; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Ministro  segretario  di  Stato  pei   lavori
pubblici, di concerto con quello delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  A decorrere dal 1° marzo 1923 le indennita' eventuali al  personale
subalterno  idraulico  verranno  corrisposte  nella  misura  di   cui
appresso: 
 
            Ufficiali idraulici - Sorveglianza a lavori. 
 
  1. Per la sorveglianza a lavori che si svolgono oltre un raggio  di
6 km. dalla residenza dell'ufficiale  idraulico,  sara'  corrisposta,
previa autorizzazione Ministeriale, una indennita' mensile  variabile
da L. 150 a L. 210, da computarsi  per  ogni  giornata  di  effettiva
sorveglianza, esclusi i giorni festivi e quelli  in  cui  l'ufficiale
idraulico sia destinato ad altro incarico. 
 
  2. Per qualsiasi prestazione di campagna, che non sia  sorveglianza
a lavori, non e' dovuta alcuna indennita'; sara'  invece  corrisposta
la indennita'  chilometrica  nella  misura  di  L.  0,50,  quando  la
distanza e' superiore a km. 6, tanto per l'andata quanto pel ritorno,
nonche' il rimborso delle spese per viaggi in ferrovia,  tramvia,  ed
automobile in servizio pubblico, aumentate di due decimi. 
 
                         Servizio di piena. 
 
  3. Per il servizio di piena diurno verra' corrisposta la indennita'
di L. 8, o per quello notturno la indennita' di L. 12. 
 
  La indennita' suddetta spetta dal momento in cui  sono  attivati  i
presidi. 
 
  Quando il servizio di piena si protragga nella notte, la indennita'
diurna sara' aumentata di L. 2 per ogni ora  di  prestazione,  ed  in
ogni caso il cumulo delle indennita' diurna  e  notturna  non  dovra'
oltrepassare la somma di L. 16. 
 
  Sara' inoltre corrisposta, quando il servizio venga prestato  fuori
del tronco,  la  indennita'  chilometrica  di  L.  0,50,  nonche'  il
rimborso delle spese di viaggi in ferrovia, tramvia e  automobile  in
servizio pubblico, aumentate di due decimi. 
 
  Visite ordinarie e straordinarie al tronco. 
 
  4. Per le visite ordinarie e straordinarie al tronco non e'  dovuta
alcuna indennita'. 
 
  Per le visite invece fuori del tronco  sara'  corrisposta  la  sola
indennita' chilometrica nella misura di L. 0,50 al chilometro. 
 
                    Lavori di tavolo in ufficio. 
 
  5. Agli ufficiali idraulici chiamati a cooperare a lavori di tavolo
presso gli  uffici  del  Genio  civile,  sara'  corrisposta  la  sola
indennita' chilometrica nella misura suddetta,  nonche'  il  rimborso
delle eventuali spese di viaggio in ferrovia,  tramvia  e  automobile
pubblico, aumentate di due decimi. 
 
            Guardiani idraulici - Sorveglianza a lavori. 
 
  1. Per la sorveglianza continua a lavori verra' corrisposta  previa
autorizzazione ministeriale la indennita' mensile variabile da L.  90
a L. 102, da computarsi per  ogni  giornata  di  effettivo  servizio,
esclusi i giorni festivi e quelli  in  cui  il  guardiano  sia  stato
destinato ad altro incarico. 
 
  2.  Per  qualsiasi  altra  prestazione  di  campagna  che  non  sia
assistenza a lavori non e' dovuta alcuna altra indennita'. 
 
  Servizio di piena. 
 
  3. Indennita' giornaliera di L. 6, notturna di L. 9. 
 
  Rimborso di spese per viaggi in ferrovia  (3ª  classe)  tramvia  ad
automobile in servizio pubblico, aumentato di due decimi. 
 
  Il cumulo delle indennita' diurna  e  notturna  non  potra'  essere
superiore a L. 12 giornaliere. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 14 gennaio 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                   MUSSOLINI - CARNAZZA - DE STEFANI. 
 
  Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.