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REGIO DECRETO 25 gennaio 1923, n. 164

Applicazione delle imposte dirette sui redditi e sui tributi locali. (023U0164)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 22-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre  1922,  n.  1601,  che  conferisce  pieni
poteri al Governo del Re; 
 
  Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2162, per la riforma
delle imposte dirette sui redditi e sui tributi locali; 
 
  Visti i Regi decreti-legge 27 novembre 1920, n. 1542, e 24 novembre
1921, n. 1873, che hanno  prorogata  la  applicazione  della  riforma
stessa; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto col Ministro dell'interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le disposizioni del R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2162, per
la riforma delle imposte dirette sui redditi e dei tributi locali non
entreranno in applicazione se non  in  conformita'  delle  norme  che
saranno stabilite con appositi provvedimenti legislativi. 
 
  Fino  a  che  con  tali  provvedimenti  non  si  sia   diversamente
stabilito, le imposte indicate ai numeri 1, 2, 3, 5, 6 e 8  dell'art.
130 e  quelle  indicate  all'art.  138  del  detto  decreto-legge  24
novembre 1919, nonche' l'imposta  sulle  riserve  di  caccia  di  cui
all'art. 9 dell'allegato E al decreto Luogotenenziale 9 giugno  1918,
n. 857, continueranno ad applicarsi secondo le leggi e norme vigenti,
comprese quelle riguardanti la misura della aliquota per l'imposta di
ricchezza mobile indicata nel decreto Luogotenenziale 1° agosto 1918,
n. 1289.