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REGIO DECRETO 10 marzo 1912, n. 370

Col quale viene concessa una indennità di tramutamento alle famiglie dei sottufficiali, caporali e soldati (012U0370)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-7-1911
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi e assegni fissi per
il R. esercito, approvato col R. decreto 14 luglio 1898,  n.  380,  e
successive modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto 19 aprile  1907,  n.  201,  che  stabilisce  le
indennita' eventuali per il R. esercito, e successive modificazioni; 
 
  Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione
e contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro, segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La indennita' di tramutamento contemplata nel presente decreto,  e'
concessa alle famiglie  dei  sottufficiali,  caporali  e  soldati  in
servizio, autorizzati a contrarre matrimonio in virtu' del R. decreto
17 febbraio 1907, n. 141, e comprende i seguenti compensi: 
 
    a) trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi a tariffa militare  e
in 3ª classe per ogni persona; 
 
    b) compenso fisso pel trasporto della mobilia in ragione di: 
 
              L. 30 per le famiglie senza figli; 
              »  40 per le famiglie con 1 o 2 figli; 
              »  50 per le famiglie con piu' di 2 figli.