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REGIO DECRETO 24 dicembre 1911, n. 1375

Col quale vengono prorogati di un anno i termini contenuti nell'art. 1 del R. decreto 28 gennaio 1909, n. 32, nel R. decreto 5 febbraio 1909, n. 37 e nel R. decreto 23 giugno 1910, n. 413. (011U1375)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 30-12-1911
al: 28-1-1912
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Ritenuta la necessita' di prorogare  i  termini  recati  da  alcune
disposizioni speciali,  pubblicate  pei  comuni  delle  provincie  di
Messina e di Reggio Calabria colpiti dal terremoto  del  28  dicembre
1908, perdurando le condizioni cagionate dal disastro  per  le  quali
occorre mantenere ancora in vigore le disposizioni medesime; 
 
  Ritenute le facolta' concesse dalla legge 12 gennaio 1909,  n.  12,
prorogata dall'art. 77 della legge 13  luglio  1910,  n.  466,  della
legge 30 dicembre 1910, n. 910 e 6 luglio 1911, n. 722; 
 
  Letto l'art. 14 della suddetta legge 12 gennaio 1909; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  guardasigilli,  ministro  segretario  di
Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono prorogati di un anno i termini contenuti: 
 
  a) nell'art. 1°  del  R.  decreto  28  gennaio  1909,  n.  32,  che
autorizza l'applicazione temporanea dei magistrati  e  funzionari  di
cancelleria nel distretto della Corte  d'appello  di  Messina  e  nel
circondario di Reggio Calabria; 
 
  b)  nel  R.  decreto  5  febbraio  1909,  n.  37,   contenente   le
disposizioni per la ricostituzione della  giustizia  ordinaria  nelle
provincie di Messina e di Reggio Calabria, eccettuate quelle indicate
negli articoli  10  e  11,  relative  alle  espropriazioni  dei  beni
immobili ed al pignoramento dei mobili; 
 
  c) nel R. decreto 23 giugno 1910, n. 413, concernente  l'indennita'
ai giurati che prestano servizio nelle Corti di assise di  Messina  e
di Reggio Calabria.