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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 2001, n. 41

Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alle concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, enti pubblici territoriali, aziende sanitarie locali, ordini religiosi ed enti ecclesiastici (n. 1, allegato 1, della legge n. 50/1999).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/02/2006)
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Testo in vigore dal: 24-3-2001
al: 1-2-2006
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 1);
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955,
n. 72;
  Vista la legge 11 luglio 1986, n. 390;
  Vista la legge 1o giugno 1990, n. 134;
  Visto  l'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309;
  Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287;
  Visto  l'articolo  9  del  decreto-legge  23  gennaio  1993, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;
  Visto  l'articolo  12  del  decreto-legge  29  marzo  1995,  n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
  Visto  l'articolo  5  del  decreto-legge  2  ottobre  1995, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507;
  Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Visto  l'articolo 17, commi 25 e 26, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000,
n. 283;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 agosto 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle
finanze,  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.   Il   presente   regolamento   disciplina,   nell'ambito  delle
attribuzioni dell'Amministrazione finanziaria, il procedimento per la
concessione  di  beni  immobili  demaniali e per la locazione di beni
immobili   patrimoniali   dello   Stato,   non  suscettibili  neanche
temporaneamente  di  utilizzazione per uso governativo, in favore dei
soggetti individuati dall'articolo 1, commi l e 7, e dall'articolo 2,
comma  2,  della  legge  11  luglio 1986, n. 390, nonche' dalle altre
disposizioni speciali in materia.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  presidente  della  Repubblica, il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - Si  riporta il testo del comma 2, dell'art. 17, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              - La  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  17 marzo  1997,  n.  63,  supplemento
          ordinario,  reca: "Delega al Governo per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 20 della legge 15
          marzo 1997, n. 59:
              "Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la
          delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto
          previsto  alla  lettera  a)  del  comma  5.  In allegato al
          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
          attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti
          amministrativi.
              2.  Nelle  materie  di  cui  all'art. 117, primo comma,
          della   Costituzione,   i  regolamenti  di  delegificazione
          trovano  applicazione  solo  fino  a  quando la regione non
          provveda  a disciplinare autonomamente la materia medesima.
          Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art. 2, comma 2, della
          presente  legge  e  dall'art. 7 del testo unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali approvato con decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
              3.   I   regolamenti   sono  emanati  con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Presidente del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa
          acquisizione   del   parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove necessario,
          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente,
          riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
          giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle  Commissioni,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il quindicesimo
          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e
          princi'pi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica
          procedura;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una
          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che
          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse;
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione
          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di
          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni;
                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                g) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                g-bis) soppressione  dei  procedimenti  che risultino
          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in    contrasto    coni   princi'pi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                g-ter) soppressione  dei procedimenti che comportino,
          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione da parte degli interessati;
                g-quater) adeguamento  della disciplina sostanziale e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai princi'pi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                g-quinquies) soppressione    dei   procedimenti   che
          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere
          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale;
                g-sexies) regolazione,  ove  possibile,  di tutti gli
          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
                g-septies) adeguamento  delle  procedure  alle  nuove
          tecnologie informatiche.
              5-bis.  I riferimenti a testi normativi contenuti negli
          elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
          1  alla  presente  legge e alle leggi di cui al comma 1 del
          presente   articolo   si  intendono  estesi  ai  successivi
          provvedimenti di modificazione.
              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.
              7.  Le  regioni a statuto ordinario regolano le materie
          disciplinate  dai  commi  da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
          semplificazione nel rispetto dei princi'pi desumibili dalle
          disposizioni in essi contenute, che costituiscono princi'pi
          generali   dell'ordinamento  giuridico.  Tali  disposizioni
          operano  direttamente  nei  riguardi  delle  regioni fino a
          quando  esse  non  avranno legiferato in materia. Entro due
          anni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          le  regioni  a  statuto  speciale e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  provvedono ad adeguare i rispettivi
          ordinamenti  alle  norme fondamentali contenute nella legge
          medesima.
              8.  In  sede di prima attuazione della presente legge e
          nel  rispetto  dei princi'pi, criteri e modalita' di cui al
          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono
          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema
          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
          successive modificazioni;
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta;
                c) interventi per il diritto allo studio e contributi
          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,
          sentite le competenti Commissioni parlamentari;
                d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di
          dottore  di  ricerca,  di  cui  all'art. 73 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, e
          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per
          ricercatore  in  deroga  all'art.  5,  comma 9, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537;
                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle
          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia.
              9.  I  regolamenti  di cui al comma 8, lettere a), b) e
          c),   sono   emanati   previo   parere   delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia.
              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al  comma  8,  lettera  c),  il  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  previsto dall'art. 4 della legge
          2 dicembre  1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
          costituzione  della  Consulta nazionale per il diritto agli
          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
              11.  Con  il  disegno  di  legge  di cui al comma 1, il
          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di
          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla
          compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari,
          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla
          attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima
          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad
          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art.  4,  norme per la delegificazione delle materie di
          cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
          assoluta  di  legge,  nonche'  testi  unici delle leggi che
          disciplinano  i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
          lettera  c),  anche  attraverso  le  necessarie  modifiche,
          integrazioni  o  abrogazioni  di  norme,  secondo i criteri
          previsti dagli articoli 14 e l 7 e dal presente articolo.".
              - La  legge  8  marzo  1999,  n.  50,  pubblicata nella
          Gazzetta    Ufficiale    9 marzo   1999,   n.   56,   reca:
          "Delegificazione   e   testi  unici  di  norme  concernenti
          procedimenti  amministrativi  -  Legge  di  semplificazione
          1998".
              - Si  trascrive il testo del punto 1), dell'allegato 1,
          della legge 8 marzo 1990, n. 50:
                "1)  Procedimento  per  le concessioni e locazioni di
          beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore
          di   enti   o   istituti  culturali,  degli  enti  pubblici
          territoriali,  delle  aziende  sanitarie  locali, di ordini
          religiosi  e degli enti ecclesiastici legge 11 luglio 1986,
          n. 390.".
              - Il   regio   decreto   18 novembre   1923,  n.  2440,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 23 novembre 1923, n.
          275,  reca:  "Nuove  disposizioni  sull'amministrazione del
          patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato".
              - Il  regio  decreto 23 maggio 1924, n. 827, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, supplemento
          ordinario,  reca:  "Regolamento  per  l'Amministrazione del
          patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio
          1955,  n.  72, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo
          1955,  n. 62, reca: "Decentramento di servizi del Ministero
          delle finanze".
              - La  legge  11 luglio  1986,  n. 390, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   24 luglio   1986,   n.   170,  reca:
          "Disciplina  delle  concessioni  e  delle locazioni di beni
          immobili  demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di
          enti    o   istituti   culturali,   degli   enti   pubblici
          territoriali,  delle  unita'  sanitarie  locali,  di ordini
          religiosi e degli enti ecclesiastici".
              - La  legge  1o giugno  1990,  n. 134, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1990, n. 132, reca: "Estensione
          dei  benefici  in  materia  di  concessione  o locazione di
          immobili  demaniali previsti dalla legge 11 luglio 1986, n.
          390,  agli enti a carattere internazionalistico di cui alla
          legge 28 dicembre 1982, n. 948".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
          1990,   n.   309,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          31 ottobre  1990,  n.  255,  supplemento  ordinario,  reca:
          "Testo  unico  delle  leggi  in materia di disciplina degli
          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".
              - Si  trascrive  l'art.  129 del decreto del Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:
              "Art. 129 (legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma
          1) (Concessione di strutture appartenenti allo Stato). - 1.
          Agli  enti locali, alle unita' sanitarie locali e ai centri
          privati autorizzati e convenzionati, possono essere dati in
          uso,  con  convenzione per una durata almeno decennale, con
          decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con
          il  Ministro  per  gli affari sociali, edifici, strutture e
          aree appartenenti al demanio o al patrimonio e dello Stato,
          al  fine  di  destinarli  a  centri  di  cura  recupero  di
          tossicodipendenti,  nonche' per realizzare centri e case di
          lavoro per i riabilitati.
              2.  Gli  enti  o  i  centri  di  cui al comma 1 possono
          effettuare  opere di ricostruzione, restauro e manutenzione
          per    l'adattamento    delle   strutture   attingendo   ai
          finanziamenti  di  cui  all'art.  128  e  nel  rispetto dei
          vincoli posti sui beni stessi.
              3.  Agli  enti  di  cui  al  comma  1  si  applicano le
          disposizioni  dell'art.  1,  comma 1, 4, 5 e 6, dell'art. 2
          della legge 11 luglio 1986, n. 390".
              - La  legge  29 ottobre  1991, n. 358, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  11 novembre 1991, n. 264, e successive
          modificazioni,  reca:  "Norme  per  la ristrutturazione del
          Ministero delle finanze".
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 27 marzo
          1992, n. 287, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio
          1992,  n.  116,  supplemento  ordinario, reca: "Regolamento
          degli uffici e del personale del Ministero delle finanze".
              - Il  decreto-legge  23 gennaio 1993, n. 16, pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale  23 gennaio  1993,  n.  18,  e
          convertito   in   legge,  con  modificazioni,  dalla  legge
          24 marzo  1993,  n.  75,  reca: "Disposizioni in materia di
          imposte  sui  redditi,  sui  trasferimenti  di  immobili di
          civile  abitazione, di termini per la definizione agevolata
          delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione
          della  ritenuta  sugli  interessi,  premi  ed  altri frutti
          derivanti   da  depositi  e  conti  correnti  interbancari,
          nonche' altre disposizioni tributarie".
              - Si  trascrive  il testo dell'art. 9 del decreto-legge
          23 gennaio   1993,   n.   16,   convertito  in  legge,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75:
              "Art. 9. - 1. (Gia' abrogato).
              2. (Omissis).
              3.  Al  pagamento  delle imposte sui redditi, di quelle
          sostitutive  e  di  quelle  straordinarie,  i  soggetti non
          residenti  nel  territorio dello Stato, in alternativa alla
          delega   ad  una  azienda  di  credito  nazionale,  possono
          provvedere   presso   una   azienda  di  credito  con  sede
          all'estero    disponendo    per   un   bonifico   in   lire
          corrispondente all'ammontare delle imposte dovute in favore
          di  una  delle aziende di credito nazionali di cui all'art.
          54  del  regolamento per l'amministrazione del patrimonio e
          per  la  contabilita'  generale  dello Stato, approvato con
          regio   decreto   23 maggio  1924,  n.  827,  e  successive
          modificazioni.
              4. Nel bonifico, da domiciliare presso la sede centrale
          dell'azienda  di  credito nazionale, devono essere indicati
          le  generalita'  del  dichiarante,  il  codice  fiscale, la
          residenza  anagrafica  nello  Stato  estero,  il  domicilio
          fiscale  in  Italia,  nonche'  la  causale del versamento e
          l'anno di riferimento.
              5.  Il  bonifico costituisce a tutti gli effetti delega
          irrevocabile  di  pagamento;  dalla data di ricevimento del
          bonifico  decorre  per  l'azienda  di  credito nazionale il
          termine   previsto   dall'art.   3-bis,   del  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per
          effettuare   il   versamento   alla  sezione  di  tesoreria
          provinciale dello Stato.
              6.  Agli  effetti della tempestivita' del versamento da
          parte  dei contribuenti indicati nel comma 3 si ha riguardo
          alla data del bonifico.
              7.  Per  effetto  dell'applicazione  di quanto disposto
          dall'art.  12, comma 1, decreto-legge 19 settembre 1992, n.
          384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
          1992,  n.  438, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri
          frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi
          nominativi  raccolti  dalle  aziende di credito e vincolati
          per  un  periodo  fino a dodici mesi continua ad applicarsi
          nella misura del 30 per cento e il versamento di acconto di
          cui  all'art.  35,  del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976,
          n.  249,  resta  determinato  al  50 per cento per ciascuna
          delle scadenze stabilite in ciascun anno.
              8.  Alla  copertura  del  minor gettito derivante dalla
          concessione  del  predetto  credito  d'imposta, valutato in
          lire  40  miliardi  annui a decorrere dal 1993, si provvede
          riducendo  di  pari importo il capitolo 5034 dello stato di
          previsione della spesa del Ministero del tesoro.
              9.   (Periodo  gia'  soppresso).  Ai  contribuenti  che
          indicano,  nella  dichiarazione  dei  redditi  ovvero nella
          dichiarazione  annuale  dell'imposta  sul  valore aggiunto,
          ricavi  o  compensi  non annotati nelle scritture contabili
          ovvero    corrispettivi    non   registrati   per   evitare
          l'accertamento   induttivo   di   cui   all'art.   12   del
          decreto-legge   2 marzo   1989,   n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come da
          ultimo sostituito dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1991,
          n.  413,  si  applicano le disposizioni di cui all'art. 55,
          quarto  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 4, comma 1,
          della  citata  legge  n. 413 del 1991, e all'art. 48, primo
          comma,  quarto  periodo,  del  decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal medesimo
          art.  4,  comma  3,  della  predetta legge, come modificato
          dall'art.  1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 1991,
          n.   417,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          6 febbraio  1992,  n.  66,  ma  non e' dovuto il versamento
          della  somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi
          non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non
          registrati, ivi previsto.
              10.  Tra  gli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 1,
          lettera  b),  della  legge  11 luglio  1986,  n.  390, sono
          compresi   gli   enti  autonomi  lirici  e  le  istituzioni
          concertistiche  assimilate, l'Istituto nazionale del dramma
          antico (INDA) e il Club alpino italiano (CAI).
              10-bis.  Le  disposizioni dell'art. 11, comma 15, della
          legge 30 dicembre 1991, n. 413, inerenti la possibilita' di
          regolarizzare  la  fattura  di  acquisto, sono prorogate al
          30 giugno  1993 senza irrogazione della pena pecuniaria, ma
          con  corresponsione degli interessi per ritardato pagamento
          nella  misura  dell'1 per cento per ogni mese o frazione di
          mese  a  decorrere  dal  1o luglio  1992  fino alla data di
          effettuazione del pagamento.
              10-ter.
              11.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 1,
          lettera  b),  valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere
          dal  1993,  si  provvede  mediante corrispondente riduzione
          dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
          1993-1995,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del
          Ministero  del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero del tesoro.
              11-bis.  La disposizione di cui all'art. 4, lettera a),
          numero  6), della tariffa, parte I, allegata al testo unico
          delle   disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile, per la
          parte in cui esclude dall'imposta proporzionale di registro
          gli  aumenti  di  capitale  mediante  utilizzo  di  riserve
          iscritte  in  bilancio  a  norma  di leggi di rivalutazione
          monetaria,   anche  agli  aumenti  di  capitale  effettuati
          mediante  passaggio  a  capitale  di  riserve  iscritte  in
          bilancio  a norma dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1990,
          n.  408,  e  dell'art.  26 della legge 30 dicembre 1991, n.
          413".
              - Il  decreto-legge  29 marzo  1995,  n. 97, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 1o aprile 1995, n. 77 e convertito
          in  legge,  con modificazioni, con legge 30 maggio 1995, n.
          203,  reca: "Riordino delle funzioni in materia di turismo,
          spettacolo e sport".
              - Si  trascrive  l'art.  12, del decreto-legge 29 marzo
          1995,  n.  97,  convertito in legge, con modificazioni, con
          legge 30 maggio 1995, n. 203:
              "Art.  12  (Promozione  del  turismo  giovanile).  - 1.
          L'Associazione italiana alberghi per la gioventu' (AIG), il
          Centro turistico studentesco e giovanile (CTS) e il Touring
          club  italiano  (TCI), per la rilevanza culturale del ruolo
          di  promozione  del  turismo  giovanile da essi perseguito,
          sono  ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986,
          n. 390".
              - Il  decreto-legge  2 ottobre 1995, n. 415, pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   4 ottobre  1995,  n.  232  e
          convertito  in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
          1, della legge 29 novembre 1995, n. 507 (Gazzetta Ufficiale
          30 novembre  1995,  n.  280),  reca:  "Proroga di termini a
          favore  dei  soggetti  residenti  nelle  zone colpite dagli
          eventi   alluvionali   del novembre   1994  e  disposizioni
          integrative  del  decreto-legge  23 febbraio  1995,  n. 41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n. 85".
              - Si  trascrive  l'art.  5, del decreto-legge 2 ottobre
          1995,  n.  415,  convertito  in  legge,  con modificazioni,
          dall'art. 1, comma 1, legge 29 novembre 1995, n. 507:
              "Art.  5  (Altre  disposizioni  fiscali  urgenti  e  di
          contenimento  della  spesa pubblica). - 1. Al decreto-legge
          23 febbraio  1995,  n.  41,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  22 marzo  1995,  n.  85,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni:
                a) omissis;
                b) omissis;
                c) nell'art. 2, commi 2 e 6, le parole "decorrenti da
          esercizi  precedenti"  sono  soppresse.  Al relativo onere,
          pari  a lire 11.010 milioni per l'anno 1995 e a lire 23.010
          milioni  per  ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede,
          quanto  a  lire  3.000  milioni per il 1995 ed a lire 6.000
          milioni  per  ciascuno  degli  anni  1996  e 1997, mediante
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1995-1997,  sul  capitolo  6856  dello  stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo
          utilizzando   parte   dell'accantonamento   relativo   alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e, quanto a lire
          8.010  milioni per l'anno 1995 ed a lire 17.010 milioni per
          ciascuno  degli  anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1995-1997,   sul   capitolo  9001  del  medesimo  stato  di
          previsione per il 1995, all'uopo utilizzando, quanto a lire
          8.010  milioni  per  l'anno 1995, parte dell'accantonamento
          relativo  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  e,  quanto  a  lire  17.010  milioni  per
          ciascuno  degli anni 1996 e 1997, parte dell'accantonamento
          relativo  al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del
          tesoro  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio;
                c-bis) omissis;
                c-ter) omissis;
                c-quater) omissis.
              2. (Omissis).
              3.  L'art.  2,  comma 2, del decreto-legge 30 settembre
          1994,  n.  564,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          30 novembre  1994, n. 656, va interpretato nel senso che le
          riserve  indivisibili  vanno assunte, in ciascun esercizio,
          al   netto   della   differenza   tra   il   valore   delle
          partecipazioni,  determinato ai sensi dell'art. 1, comma 4,
          del  decreto-legge  30 settembre  1992, n. 394, convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e
          il  patrimonio  assoggettato all'imposta ordinaria ai sensi
          del   predetto  comma  4,  applicando  su  tale  differenza
          l'imposta straordinaria nella misura dell'1 per mille.
              4. (Omissis).
              5. (Omissis).
              6.  I  canoni per i beni patrimoniali e demaniali dello
          Stato  di  cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1994, n.
          724,  concessi  o  locati a privati nel corso del 1994 o in
          data  anteriore,  sono corrisposti, per l'anno 1995, in due
          soluzioni.  La prima rata, di ammontare corrispondente alla
          misura dovuta per il 1994, viene versata entro il 30 giugno
          1995;   la  seconda,  a  saldo  dell'ammontare  complessivo
          determinato  ai  sensi  del predetto art. 32 della legge n.
          724   del  1994,  entro  il  31 ottobre  1995.  L'ammontare
          complessivo  non  puo' comunque essere superiore alla media
          dei  prezzi  praticati  in  regime  di mercato per immobili
          aventi caratteristiche analoghe.
              7. Ai fini della determinazione dei prezzi praticati in
          regime  di  mercato,  i  soggetti assegnatari sono tenuti a
          presentare   all'amministrazione  finanziaria  una  perizia
          giurata,  redatta  da  un  tecnico  abilitato  ed  iscritto
          all'albo   professionale,  che  determini  l'ammontare  del
          canone annuo dovuto in base a tali prezzi.
              7-bis.  Il  canone  determinato  in base ai commi 6 e 7
          resta valido per sei anni a decorrere dal 1o gennaio 1996 e
          viene  aumentato  di  anno in anno in misura corrispondente
          alla  variazione  dell'indice  dei prezzi al consumo per le
          famiglie  di  operai  e  impiegati accertata dall'ISTAT. Il
          relativo  pagamento  con  l'eventuale  aumento  deve essere
          effettuato,  pena le sanzioni di legge, entro il 31 ottobre
          di  ogni  anno.  Al compimento dei sei anni il canone sara'
          rideterminato  con le stesse modalita' previste nei commi 6
          e 7.
              7-ter.  In caso di canoni pregressi in contestazione si
          procede con perizia giurata da parte di un tecnico iscritto
          all'albo professionale, il quale determina il canone dovuto
          con riferimento ai prezzi di mercato praticati nei relativi
          anni  per  immobili  siti  nella stessa localita' ed aventi
          caratteristiche analoghe.
              8.  Le  disposizioni  di cui all'art. 1, comma 1, della
          legge  11 luglio  1986,  n.  390,  si intendono applicabili
          anche  alle  associazioni combattentistiche e d'arma e alle
          associazioni   sportive  dilettantistiche  individuate  con
          decreto  del  Ministro delle finanze. Le posizioni relative
          alle  annualita'  anteriori  a quella in corso alla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto  potranno  dai  medesimi  enti essere definite alle
          condizioni  di  cui  al presente comma a tal fine, gli enti
          stessi  presentano  apposita  domanda, nei termini e con le
          modalita'  che  saranno  stabiliti con decreto del Ministro
          delle finanze.
              8-bis.  Le  disposizioni di cui al comma 8 si applicano
          anche  al  CONI, alle federazioni sportive nazionali e agli
          enti   di   promozione   sportiva,  anche  per  gli  eventi
          collaterali    ad   iniziative   sportive,   di   carattere
          ricreativo, culturale ed economico.
              8-ter.  I canoni degli alloggi concessi in locazione ai
          sensi  dell'art.  23  della  legge  4 marzo 1952, n. 137, e
          successive  modificazioni,  sono  elevati,  a decorrere dal
          1o gennaio  1996,  del  50  per  cento. Per gli anni 1997 e
          successivi i predetti canoni sono aggiornati in misura pari
          al  75  per  cento  della variazione, accertata dall'ISTAT,
          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
          e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
              9.  Al  comma  1-bis  dell'art.  10  del  decreto-legge
          31 gennaio  1995,  n.  26,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole "28 aprile 1995
          sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1995".
              10. Il termine per l'applicabilita' dell'art. 72, comma
          3,  del  decreto  legislativo  15 novembre 1993, n. 507, e'
          fissato  al 1o gennaio 1995. Di conseguenza all'art. 79 del
          citato  decreto  legislativo, come modificato dall'art. 17,
          comma  1,  lettera a), del decreto-legge 10 maggio 1995, n.
          162,  le  parole "72, commi 2, 3 e 4, sono sostituite dalle
          seguenti: "72, commi 2 e 4, .".
              - La  legge  23 dicembre 1998, n. 448, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  29 dicembre  1998, n. 302, supplemento
          ordinario,   reca:  "Misure  di  finanza  pubblica  per  la
          stabilizzazione e lo sviluppo".
              - Si  trascrive l'art. 32 della legge 23 dicembre 1998,
          n. 448:
              "Art.  32  (Alienazioni  di  beni immobili di interesse
          storico  e  artistico  di  proprieta'  dei  comuni  e delle
          province).  -  1.  I  beni  immobili di interesse storico e
          artistico  dello Stato, delle regioni, delle province e dei
          comuni non sono alienabili salvo che nelle ipotesi previste
          con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere
          delle  competenti  Commissioni  parlamentari, entro un anno
          dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, nel
          rispetto dei seguenti criteri:
                a) autorizzazione  della  alienazione,  concessione o
          convenzione  con  soggetti  pubblici o privati da parte del
          Ministero  per  i  beni  e  le  attivita' culturali, che si
          pronuncia entro un termine perentorio, a condizione che non
          siano  pregiudicate  la  conservazione,  l'integrita'  e la
          fruizione  dei beni e sia garantita la compatibilita' della
          destinazione   d'uso   con  il  loro  carattere  storico  e
          artistico;
                b) definizione  dei  criteri  per  la  individuazione
          della  tipologia  dei beni per i quali puo' essere concessa
          l'autorizzazione;
                c) criteri  in ordine alle prescrizioni relative alla
          conservazione ed all'uso dei beni;
                d) risoluzione  del  contratto di alienazione in caso
          di      violazione     delle     prescrizioni     contenute
          nell'autorizzazione;
                e) individuazione,  entro  cinque  anni dalla data di
          entrata  in  vigore del regolamento, da parte del Ministero
          per  i  beni e le attivita' culturali in collaborazione con
          gli  enti  interessati,  dei  beni  immobili  di  interesse
          storico  e  artistico  delle  regioni, delle province e dei
          comuni;
                f) possibilita' di prevedere il diritto di prelazione
          a  favore  di  altri  enti  pubblici  territoriali  e  enti
          conferenti   di  cui  all'art.  11,  comma 1,  del  decreto
          legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
                g) abrogazione  espressa delle norme, anche di legge,
          incompatibili.
              2.  Sono  fatte  salve le procedure di alienazione gia'
          avviate  in  attuazione  dell'art. 12 della legge 15 maggio
          1997,  n.  127,  a condizione che le stesse siano pervenute
          alla  fase  dell'aggiudicazione prima della data di entrata
          in vigore della legge 16 giugno 1998, n. 191".
              - La  legge  15 maggio  1997,  n. 127, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  17 maggio  1997,  n.  113, supplemento
          ordinario,   reca:   "Misure  urgenti  per  lo  snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione e di controllo".
              - Si  trascrive  l'art.  17, commi 25 e 26, della legge
          15 maggio 1997, n. 127:
              "Art.  17. - Comma 25. Il parere del Consiglio di Stato
          e' richiesto in via obbligatoria:
                a) per  l'emanazione degli atti normativi del Governo
          e  dei  singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge
          23 agosto  1988,  n. 400, nonche' per l'emanazione di testi
          unici;
                b) per  la  decisione  dei  ricorsi  straordinari  al
          Presidente della Repubblica;
                c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e
          convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri.
              25-bis.  Le  disposizioni della lettera c) del comma 25
          non  si  applicano  alle  fattispecie previste dall'art. 2,
          comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
              26.  E' abrogata ogni diversa disposizione di legge che
          preveda   il   parere   del   Consiglio  di  Stato  in  via
          obbligatoria.  Resta  fermo il combinato disposto dell'art.
          2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art.
          33  del  testo  unico  delle  leggi sul Consiglio di Stato,
          approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          7 settembre   2000,   n.  283,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  13 ottobre  2000,  n.  240,  reca:  "Regolamento
          recante  disciplina  delle alienazioni di beni immobili del
          demanio storico e artistico".
          Nota all'art. 1:
              - Per il riferimento alla legge 11 luglio 1986, n. 390,
          si vedano le note alle premesse.
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 1, commi 1 e 7, e
          l'art. 2, comma 2, della legge 11 luglio 1986, n. 390:
              "Art. 1. - 1.1. L'Amministrazione finanziaria puo' dare
          in  concessione  o  locazione,  per  la durata di non oltre
          diciannove  anni,  beni  immobili  demaniali o patrimoniali
          dello  Stato,  non  suscettibili  anche  temporaneamente di
          utilizzazione per usi governativi:
                a) a  istituzioni  culturali  indicate  nella tabella
          emanata  con  il  decreto  del  Presidente della Repubblica
          6 novembre 1984, n. 834;
                b) a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro
          delle  finanze,  da emanarsi sentito il Ministro per i beni
          culturali   e   ambientali,  che  fruiscono  di  contributi
          ordinari   previsti   dalle   vigenti  disposizioni  e  che
          perseguono   esclusivamente  fini  di  rilevante  interesse
          culturale;
                c) ad   altri  enti  o  istituti  o  a  fondazioni  o
          associazioni    riconosciute,    istituiti   o   costituiti
          successivamente   data   di  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale    del    predetto    decreto,   che   perseguono
          esclusivamente  fini  di  rilevante  interesse  culturale e
          svolgono, in relazione a tali fini, attivita' sulla base di
          un   programma   almeno  triennale.  Le  concessioni  e  le
          locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un
          canone  ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e
          non  superiore  al  10  per  cento  di  quello determinato,
          sentito  il competente ufficio tecnico erariale, sulla base
          dei  valori in comune commercio. Gli immobili devono essere
          destinati  a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati
          per  lo  svolgimento  delle  loro attivita' istituzionali o
          statutarie.
              2. (Omissis).
              3. (Omissis).
              4. (Omissis).
              5. (Omissis).
              6. (Omissis).
              7.  Le  disposizioni  dei commi precedenti si applicano
          anche  alle  concessioni,  a favore di ordini religiosi, di
          immobili  statali  che  fanno  parte del demanio artistico,
          storico  o archeologico, anche ai fini della loro custodia,
          costituenti  abbazie,  certose e monasteri, per l'esercizio
          esclusivo   di   attivita'  religiosa,  di  assistenza,  di
          beneficenza  o  comunque  connessa  con  le prescrizioni di
          regole monastiche".
              "Art. 2. - 1. (Omissis).
              2.   Con   decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono
          stabiliti  i criteri e le modalita' per la concessione o la
          locazione  di  beni immobili demaniali o patrimoniali dello
          Stato in favore di enti pubblici territoriali, ivi compresi
          gli  Enti  parco  nazionali, delle unita' sanitarie locali,
          nonche'  di  enti  ecclesiastici,  civilmente riconosciuti,
          della  Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose
          i  cui rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla
          base  delle  intese  di  cui all'art. 8 della Costituzione.
          Alle   concessioni   e   alle  locazioni  si  applicano  le
          disposizioni  del  comma  l dell'art. precedente per quanto
          riguarda   la   durata   e  l'ammontare  del  canone  annuo
          ricognitorio, nonche' le disposizioni dei commi 2, 4, 5 e 6
          dello stesso articolo.".