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LEGGE 4 marzo 1952, n. 137

Assistenza a favore dei profughi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
Testo in vigore dal:  8-4-1952

Art. 23


Gli alloggi saranno assegnati in locazione semplice ai profughi, di cui all'art. 18, in base al numero delle persone di famiglia conviventi ed a carico del richiedente da una Commissione presieduta dal prefetto e composta dell'intendente di finanza, dell'ingegnere capo del Genio civile, del direttore dell'Ufficio provinciale della assistenza post-bellica, del presidente dell'istituto provinciale autonomo per le case popolari e del direttore dei centri di raccolta profughi esistenti nella Provincia in cui gli alloggi vengono costruiti.
Gli alloggi eventualmente disponibili dopo l'avvenuta sistemazione di tutti i profughi di cui al precedente art. 18, debbono essere assegnati ai profughi non ricoverati in centri di raccolta o privi di alloggio.