stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1995, n. 26

Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/1/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 marzo 1995, n. 95 (in G.U. 01/04/1995, n.77).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-12-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

Finanza locale
1. Per l'anno 1995, il termine per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsto, rispettivamente, dagli articoli 8, comma 3, e 50, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogato al 28 aprile 1995.
1-bis. Per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche il termine per il pagamento della tassa mediante convenzione, ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, è fissato, per l'esercizio 1995, al
(( 30 settembre 1995 ))
.
1-ter. All'articolo 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
" 5-bis. La tassa, se d'importo superiore a lire 500 mila, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'articolo 45, comma 8.
5-ter. Per l'anno 1995, la scadenza delle prime due rate di cui al comma 5-bis è fissata al 28 aprile 1995, fermo restando il versamento integrale della tassa medesima entro il 31 ottobre 1995.
Per le occupazioni temporanee che cessano entro il 28 aprile 1995, la cui tassa è di importo non superiore a lire 500 mila, la scadenza del termine di versamento è fissata alla medesima data del 28 aprile 1995".