stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1950, n. 1310

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

nascondi
vigente al 19/03/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  5-1-1952

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1118, e modificato con regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34, 27 aprile 1942, n. 571, 5 settembre 1942, n. 1237, 24 Ottobre 1942, n. 1438; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 196, 7 marzo 1947, n. 1727, e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 430, 21 aprile 1949, n. 613, 1 settembre 1949, n. 816, 13 marzo 1950, n. 599;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:
Attuale art. 22. - Alle materie complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di:
Ebraico e lingue semitiche comparate.
Attuale art. 13. - Agli insegnamenti complementari dei corsi di laurea in scienze matematiche e matematica e fisica è aggiunto quello di:
Geometria differenziale.
Attuale art. 51. - Il comma di cui alla lettera f è sostituito dal seguente:
"L'esame di tecnica farmaceutica se non hanno superato gli esami di chimica, farmaceutica inorganica, chimica farmaceutica organica, botanica farmaceutica".
Dopo l'attuale art. 31, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione di una scuola di perfezionamento in psicologia, in pedagogia ed in psicopedagogia con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 32. - È istituita presso la Facoltà di magistero una scuola di perfezionamento in psicologia, in pedagogia, in psico-pedagogia.
Art. 33. - La durata della scuola è di due anni.
Art. 34. - Titolo di ammissione è la laurea in qualsiasi disciplina.
Art. 35. - La scuola rilascerà un diploma di perfezionamento in psicologia, o in pedagogia, o in psico-pedagogia.
Art. 36. - Sono insegnamenti fondamentali:
a) Psicologia generale e differenziale;
b) Psicologia genetica o dell'età evolutiva;
c) Pedagogia;
d) Storia della pedagogia;
e) Storia delle istituzioni scolastiche;
f) Fisiopatologia dell'età evolutiva;
g) Neuropsichiatria infantile;
h) Igiene mentale.
Art. 37. - Sono insegnamenti complementari:
i) Psicologia sperimentale (con esercitazioni di laboratorio);
l) Psicologia applicata ai problemi del lavoro;
m) Psicologia clinica;
n) Legislazione scolastica comparata.
Art. 38. - La scuola di perfezionamento istituirà, o si collegherà con uffici di consultazione per l'educazione di ragazzi difficili, centri di orientamento professionale, scuole modello, scuole medico-pedagogiche, centri di studio del lavoro, ecc., per le opportune esercitazioni didattiche.
Art. 39. - La direzione della scuola sarà affidata ad un direttore eletto dal Corpo degli insegnanti. La durata della carica sarà di due anni, con possibilità di riconferma.
Art. 40. - Le sessioni di esami si svolgeranno secondo le norme del vigente Statuto universitario.
Art. 41. - Le discipline di insegnamento sono raccolte in due gruppi: gruppo psicologico, a cui appartengono le discipline sopra contrassegnate con le lettere: a), b), f), g), i), m); gruppo pedagogico, a cui appartengono le discipline sopra contrassegnate con le lettere: c), d), e), h), l), n).
Art. 42. - Lo studente sarà ammesso all'esame di diploma dopo avere nel biennio seguito i corsi e superato gli esami relativi a tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno a due complementari, se aspira al diploma di psicologia o al diploma di pedagogia, e a tutti gli insegnamenti complementari, oltre a quelli fondamentali, se aspira al diploma di psico-pedagogia.
Art. 43. - La specificazione, nel diploma di perfezionamento, della specializzazione in psicologia, o in pedagogia, sarà fatta a seconda che i corsi complementari scelti dallo studente, e l'argomento della tesi di diploma vertano su materia rispettivamente di psicologia o di pedagogia; la specializzazione in psico-pedagogia sarà concessa a chi avrà superato gli esami in tutte le quattro materie complementari, oltre che in tutte le fondamentali.
Art. 44. - Le tasse saranno fissate di anno in anno dal Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1950

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1951

Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 50. - FRASCA