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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1950, n. 1310

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 5-1-1952
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con  regio  decreto  20  aprile  1939, n. 1118, e modificato con regi
decreti  12  gennaio 1941, n. 34, 27 aprile 1942, n. 571, 5 settembre
1942,  n.  1237,  24  Ottobre  1942,  n.  1438;  con decreti del Capo
provvisorio  dello  Stato  4  febbraio 1947, n. 196, 7 marzo 1947, n.
1727, e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949,
n.  430,  21  aprile 1949, n. 613, 1 settembre 1949, n. 816, 13 marzo
1950, n. 599;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Torino approvato e
modificato   con  i  decreti  sopraindicati  e'  cosi'  ulteriormente
modificato:
  Attuale  art.  22. - Alle materie complementari del corso di laurea
in lettere e' aggiunto quello di:
    Ebraico e lingue semitiche comparate.
  Attuale  art.  13.  -  Agli insegnamenti complementari dei corsi di
laurea  in  scienze  matematiche  e  matematica  e fisica e' aggiunto
quello di:
    Geometria differenziale.
  Attuale art. 51. - Il comma di cui alla lettera f e' sostituito dal
seguente:
  "L'esame di tecnica farmaceutica se non hanno superato gli esami di
chimica,  farmaceutica  inorganica,  chimica  farmaceutica  organica,
botanica farmaceutica".
  Dopo  l'attuale  art.  31,  sono inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi  alla  istituzione  di  una  scuola  di  perfezionamento  in
psicologia,  in  pedagogia  ed  in  psicopedagogia con il conseguente
spostamento della numerazione degli articoli successivi.
  Art.  32. - E' istituita presso la Facolta' di magistero una scuola
di perfezionamento in psicologia, in pedagogia, in psico-pedagogia.
  Art. 33. - La durata della scuola e' di due anni.
  Art.  34.  -  Titolo  di  ammissione  e'  la  laurea  in  qualsiasi
disciplina.
  Art.  35.  -  La scuola rilascera' un diploma di perfezionamento in
psicologia, o in pedagogia, o in psico-pedagogia.
  Art. 36. - Sono insegnamenti fondamentali:
    a) Psicologia generale e differenziale;
    b) Psicologia genetica o dell'eta' evolutiva;
    c) Pedagogia;
    d) Storia della pedagogia;
    e) Storia delle istituzioni scolastiche;
    f) Fisiopatologia dell'eta' evolutiva;
    g) Neuropsichiatria infantile;
    h) Igiene mentale.
  Art. 37. - Sono insegnamenti complementari:
    i) Psicologia sperimentale (con esercitazioni di laboratorio);
    l) Psicologia applicata ai problemi del lavoro;
    m) Psicologia clinica;
    n) Legislazione scolastica comparata.
  Art.   38.   -  La  scuola  di  perfezionamento  istituira',  o  si
colleghera'  con  uffici di consultazione per l'educazione di ragazzi
difficili,  centri  di  orientamento  professionale,  scuole modello,
scuole  medico-pedagogiche, centri di studio del lavoro, ecc., per le
opportune esercitazioni didattiche.
  Art. 39. - La direzione della scuola sara' affidata ad un direttore
eletto  dal  Corpo  degli insegnanti. La durata della carica sara' di
due anni, con possibilita' di riconferma.
  Art. 40. - Le sessioni di esami si svolgeranno secondo le norme del
vigente Statuto universitario.
  Art.  41.  -  Le  discipline  di  insegnamento sono raccolte in due
gruppi:  gruppo  psicologico,  a cui appartengono le discipline sopra
contrassegnate  con  le  lettere:  a),  b),  f),  g),  i), m); gruppo
pedagogico, a cui appartengono le discipline sopra contrassegnate con
le lettere: c), d), e), h), l), n).
  Art.  42.  -  Lo  studente  sara' ammesso all'esame di diploma dopo
avere  nel  biennio  seguito  i corsi e superato gli esami relativi a
tutti  gli insegnamenti fondamentali e almeno a due complementari, se
aspira  al diploma di psicologia o al diploma di pedagogia, e a tutti
gli  insegnamenti  complementari,  oltre  a  quelli  fondamentali, se
aspira al diploma di psico-pedagogia.
  Art. 43. - La specificazione, nel diploma di perfezionamento, della
specializzazione in psicologia, o in pedagogia, sara' fatta a seconda
che  i corsi complementari scelti dallo studente, e l'argomento della
tesi di diploma vertano su materia rispettivamente di psicologia o di
pedagogia;  la  specializzazione  in psico-pedagogia sara' concessa a
chi   avra'   superato   gli   esami  in  tutte  le  quattro  materie
complementari, oltre che in tutte le fondamentali.
  Art.  44.  - Le tasse saranno fissate di anno in anno dal Consiglio
di amministrazione.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1950

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 ottobre 1951
  Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 50. - FRASCA