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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1950, n. 1294

Norme relative al conferimento di posti di vice commissario tecnico per l'Oriente.

note: L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 12/06/1951, n. 131 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/06/1951)
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vigente al 19/03/2024
Testo in vigore dal:  21-6-1951

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Per il conferimento dei posti vacanti di vice commissario di 3ª classe (gruppo A, grado 11°) del ruolo dei commissari tecnici per l'Oriente, il Ministero degli affari esteri può bandire concorsi per esami.
Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che siano in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall'art. 2 del regio decreto 5 settembre 1940, n. 1497, e adempiano alle altre condizioni previste ai paragrafi n), b), d), e), dell'articolo sopracitato, salvo quanto 6 stabilito dalle vigenti disposizioni per l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi.