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REGIO DECRETO 5 settembre 1940, n. 1497

Istituzione del ruolo dei commissari tecnici per l'Oriente. (040U1497)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/1940
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Testo in vigore dal:  23-11-1940

Art. 2



Alla carriera dei commissari tecnici per l'Oriente si accede mediante pubblico esame di concorso al quale possono partecipare coloro che possiedono i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano col godimento dei diritti politici.
Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli consensi;

b) età non minore di 21 anni, né maggiore di 35;

c) essere stato dichiarato abile al servizio militare ed avere interamente soddisfatto agli eventuali obblighi di leva. Coloro che hanno prestato servizio Militare debbono avervi raggiunto il grado di ufficiale;

d) essere di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, e non avere imperfezioni fisiche visibili a meno che queste non derivino da ragioni di guerra e non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni alle quali si aspira;

e) avere tenuto sempre regolare condotta civile, morale e politica;

f) avere conseguito la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ed amministrative presso Università del Regno, oppure la laurea in scienze economiche e commerciali presso Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, oppure la laurea in lingue, letterature ed istituzioni orientali, o la laurea in scienze coloniali presso il Regio istituto superiore orientale di Napoli secondo l'ordinamento approvato con R. decreto 29 aprile 1937, n. 792, e relative disposizioni transitorie. Saranno anche ammessi coloro che avranno conseguito l'attestato di licenza degli Istituti cui in virtù di speciali decreti Reali sono state estese le disposizioni della legge 21 agosto 1870, n. 5380, per l'ammissione ai concorsi diplomatici o a quelli consolari;

g) essere iscritti al P.N.F.

Si prescinde dal limite massimo di età di cui alla lettera b) nei confronti del personale non di ruolo del Ministero degli esteri che alla data di entrata in vigore del presente decreto esplichi funzioni di interprete presso i Regi uffici diplomatico-consolare all'estero.

L'adempimento di tali condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Non può essere ammesso al concorso per la carriera dei commissari tecnici per l'Oriente chi abbia già partecipato a due concorsi per il predetto ruolo senza conseguire l'idoneità.

Il candidato è considerato non idoneo pure nel caso in cui si sia ritirato,dopo aver portato a compimento anche una sola prova di esame scritto senza aver conseguito la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali.

I vincitori del concorso sono nominati volontari e dopo un tirocinio che non può essere minore di dodici mesi vengono scrutinati per l'ammissione definitiva in carriera. Coloro per cui l'esito di tale scrutinio non fosse favorevole possono essere autorizzati a prolungare di altri dodici mesi il loro tirocinio per ottenere un secondo e definitivo giudizio.

Qualora anche questo risultasse sfavorevole saranno licenziati e non avranno diritto a compensi, né ad indennità di sorta.