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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1950, n. 1294

Norme relative al conferimento di posti di vice commissario tecnico per l'Oriente.

note: L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 12/06/1951, n. 131 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/06/1951)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 21-6-1951
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
  Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
  Visto il regio decreto 5 settembre 1940, n. 1497;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del Ministro per gli affari esteri di concerto con
il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per  il  conferimento  dei  posti vacanti di vice commissario di 3ª
classe  (gruppo  A,  grado  11°) del ruolo dei commissari tecnici per
l'Oriente, il Ministero degli affari esteri puo' bandire concorsi per
esami.
  Possono  partecipare  al concorso i cittadini italiani che siano in
possesso  di  uno dei titoli di studio previsti dall'art. 2 del regio
decreto  5 settembre 1940, n. 1497, e adempiano alle altre condizioni
previste  ai  paragrafi  n),  b),  d), e), dell'articolo sopracitato,
salvo  quanto 6 stabilito dalle vigenti disposizioni per l'elevazione
dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici concorsi.