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REGIO DECRETO 29 marzo 1942, n. 239

Norme interpretative, integrative e complementari del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, riguardante la nominatività obbligatoria dei titoli azionari. (042U0239)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1966)
Testo in vigore dal:  31-3-1942

Art. 4

(Contenuto della intestazione e delle annotazioni).


L'intestazione dei titoli azionari e l'annotazione dei trasferimenti o dei vincoli reali sui titoli sono fatte con l'indicazione del nome, cognome, paternità e domicilio del titolare o della persona a favore della quale sono costituiti i vincoli. Per le imprese commerciali, in luogo del nome, cognome e paternità, può essere indicata la ditta.

Quando trattasi di enti, si indicano la denominazione e la sede principale.

Chi domanda l'intestazione di titoli azionari al proprio nome, oltre alle generalità di cui al primo comma, deve indicare anche la propria nazionalità, della quale si fa annotazione sui titoli e nel libro dei soci.

Coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano già presentato i titoli alla conversione, sono tenuti, ai fini di cui al comma precedente, a comunicare alla società emittente, entro il 30 giugno 1942, la loro nazionalità.