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REGIO DECRETO 29 marzo 1942, n. 239

Norme interpretative, integrative e complementari del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, riguardante la nominatività obbligatoria dei titoli azionari. (042U0239)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1966)
Testo in vigore dal: 31-3-1942
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926. n. 100; 
 
  Visti gli articoli 4 e 15 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX,
n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX,
n. 96; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa  col  Ministro
per la grazia e giustizia, col Ministro per  le  corporazioni  e  col
Ministro per gli scambi e per le valute; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
                    (Intestazione delle azioni). 
 
  Le azioni emesse dalle societa',  aventi  sede  nel  Regno  debbono
essere intestate ad una determinata persona fisica o giuridica. 
 
  L'intestazione e' fatta dalla societa' emittente  sul  fronte  o  a
tergo del titolo e nel libro dei soci. 
 
  Chi ha l'usufrutto ha diritto di ottenere dalla societa'  emittente
un titolo separato da quello del nudo proprietario. 
 
  E'  fatto  divieto  a  tutti   coloro   che   prestano   opera   di
intermediazione  nel  commercio  dei  titoli  azionari  di   rendersi
fittiziamente intestatari di titoli dei  loro  clienti.  In  caso  di
violazione di questo divieto, si applicano  le  sanzioni  di  cui  al
secondo comma  dell'articolo  13  del  R.  decreto-legge  25  ottobre
1941-XIX,  n.  1148,  convertito  con  modificazioni  nella  legge  9
febbraio 1942-XX, n. 96. 
 
  Le societa' fiduciarie che abbiano intestato al proprio nome titoli
azionari appartenenti a terzi sono tenute a dichiarare le generalita'
degli effettivi proprietari dei titoli stessi.