stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 29 marzo 1942, n. 239

Norme interpretative, integrative e complementari del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, riguardante la nominatività obbligatoria dei titoli azionari. (042U0239)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1966)
Testo in vigore dal:  1-1-1963
aggiornamenti all'articolo

Art. 15

(Trasferimento a mezzo stanza di compensazione).


Per i trasferimenti dei titoli azionari a mezzo delle stanze di compensazione, la girata, debitamente datata ed autenticata, è fatta con la seguente formula: « Al Capo della stanza di compensazione di.
. . . . e per lui a . . . . . ».

I titoli così girati debbono essere depositati presso la stanza medesima, ai fini di cui all'art. 1 della leggo 4 dicembre 1939-XVIII, n. 1913, entro il termine stabilito dal Ministro per le finanze per l'effettuazione dei depositi di copertura ovvero, entro il termine prescritto per l'esecuzione, dei contratti di Borsa per contanti. Quando tale deposito non sia richiesto, ovvero sia stato già effettuato in contanti, i suddetti titoli debbono essere consegnati alla stanza di compensazione non oltre la data di « consegna titoli» fissata dal calendario di Borsa per la liquidazione del mese corrente.

Il completamento della girata col nome del giratario viene eseguito dal Capo della stanza di compensazione, che lo convalida col timbro a data dell'ufficio.

I titoli consegnati alla stanza debbono essere accompagnati da una distinta in duplice copia contenente la indicazione della società emittente, della specie e qualità delle azioni, del numero della prima cedola in godimento, nonché le indicazioni relative all'ultimo girante, quali risultano dal titolo.

Gli associati che ritirano i titoli dalla stanza debbono presentare un elenco in duplice copia contenente gli elementi necessari, ai sensi dell'art. 4, per la iscrizione sul titolo del nuovo titolare.

Per i titoli che si riferiscono ad operazioni di riporto, nella distinta e nell'elenco suddetti debbono essere indicate le notizie di cui al successivo art. 16.

La stanza di compensazione è tenuta a consegnare i titoli esclusivamente ai suoi associati. La presentazione alla stanza da parte degli associati degli elenchi di ritiro con l'indicazione dei nomi per il completamento delle girate non crea alcun rapporto tra la stanza stessa e le persone dei giratari ed in conseguenza non sono ammissibili presso la stanza di compensazione pignoramenti, sequestri od altre opposizioni contro i giratari.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1962, N. 1745))
.

Le società, le cui azioni sono quotate almeno in una Borsa del Regno, debbono, in tutte le località sedi di Borsa, nominare, previa approvazione del Ministro per le finanze, un proprio mandatario.
Questi ritira dalla stanza di compensazione i titoli dei quali occorre il frazionamento, rilasciandone ricevuta, e consegna agli aventi diritto, entro i dieci giorni successivi, i titoli definitivi o provvisori rilasciati dalla società, previo ritiro dei corrispondenti buoni provvisori, non girabili, rilasciati dalla stanza di compensazione.