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REGIO DECRETO 29 marzo 1942, n. 239

Norme interpretative, integrative e complementari del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, riguardante la nominatività obbligatoria dei titoli azionari. (042U0239)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1966)
Testo in vigore dal:  31-3-1942

Art. 14

(Girate per procura e in garanzia).


I titoli azionari possono essere girati « per procura ».

Il giratario per procura esercita per conto del girante i diritti propri di quest'ultimo, esclusa la facoltà di esigere il capitale o trasferire il titolo, qualora essa non sia stata conferita mediante clausola espressa.

Il giratario « in garanzia » può girare il titolo soltanto per procura.

Qualora il titolo girato in garanzia debba essere venduto per le ragioni e nelle forme stabilite dal Codice civile per la vendita del pegno, la intestazione del titolo al nome dell'acquirente è effettuata dalla società emittente su esibizione del verbale in carta libera redatto dall'ufficiale che ha proceduto alla vendita dei titoli.

Si applicano alle girate per procura o in garanzia le disposizioni dell'art. 12.

Il giratario per procura, al quale sia stato comunicata dal girante la revoca della procura, deve astenersi dal compiere atti non necessari ed urgenti e restituire il titolo in ogni caso non oltre dieci giorni.

Il girante per procura o in garanzia, qualora ritorni in possesso del titolo, può disporne con nuova girata, ma non è consentito di cancellare le girate precedenti.