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REGIO DECRETO 6 gennaio 1942, n. 27

Provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale. (042U0027)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/07/1947)
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Testo in vigore dal:  12-6-1946
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Art. 8



I posti disponibili alla data di pubblicazione del presente decreto e quelli che si renderanno successivamente disponibili fino alla data di cessazione dello stato di guerra nei ruoli dei personali civili delle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, per le promozioni al grado 8° di gruppo A e al grado 9° di gruppo B, per le quali è previsto l'esame ai termini delle disposizioni vigenti, nonché per quelle al grado 11° dei ruoli di gruppo C, sono conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, per merito comparativo.

Possono essere scrutinati per la promozione ai termini del precedente comma gli impiegati che, oltre a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 27 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, o dalle Corrispondenti disposizioni dei rispettivi ordinamenti, abbiano l'anzianità richiesta dalle disposizioni vigenti per essere ammessi agli esami di idoneità, se trattasi di promozioni rispettivamente ai gradi 8° e 9° dei gruppi A e B, e per la designazione per anzianità congiunta al merito di cui all'art. 5 del R. decreto 2 maggio 1940-XVIII, n. 367, se trattasi di promozione al grado 11° di gruppo C.
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D. Lgs. Luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il termine previsto dall'art. 8 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, è prorogato al 31 dicembre 1947".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 16 aprile 1946.