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REGIO DECRETO 31 ottobre 1941, n. 1418

Determinazione della misura dell'imposta dovuta ai Consigli provinciali delle Corporazioni. (041U1418)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/1961)
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Testo in vigore dal:  8-12-1961
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visti il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, sul riordinamento delle circoscrizioni provinciali, il Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, sulla istituzione della provincia di Littoria ed il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 297, sulla istituzione della provincia di Asti;
Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvate con R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011;
Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che modifica la denominazione dei Consigli provinciali dell'economia corporativa in Consigli provinciali delle Corporazioni;
Visti i Regi decreti che autorizzano le cessate Camere di commercio e industria del Regno assorbite dai Consigli provinciali delle Corporazioni ad applicare l'imposta camerale entro i limiti previsti nei rispettivi Regi decreti;
Riconosciuta la necessita di provvedere alla revisione di detti limiti, onde armonizzarli colle attuali necessità dei Consigli provinciali delle Corporazioni è di provvedere alla determinazione dei limiti stessi per i Consigli istituiti a seguito della costituzione delle nuove circoscrizioni provinciali di cui al R. decreto-legge 2 gennaic 1927, n. 1, R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 297;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La misura dell'imposta che i Consigli provinciali delle Corporazioni appresso indicati sono autorizzati ad applicare a norma dell'art. 52, lettera c) del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa approvato con R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, viene stabilita entro il limite della aliquota massima percentuale a fianco di ciascuno di essi indicato:

Consiglio provinciale delle corporazioni di Agrigento L. 2,20%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Alessandria L. 0,75%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Ancona L. 1,50%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Aosta L. 1,50%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Apuania L. 2%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Aquila L. 2,25%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Arezzo L. 1,50%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Ascoli Piceno L. 1,75%;

Consiglio provinciale 'delle corporazioni di Asti L. 1,50%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Avellino L. 2%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Bari L. 2%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Belluno L. 1,50%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Benevento L. 2,50%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Bergamo L. 1,10%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Bologna L. 1%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Bolzano L. 1%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia L. 1%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Brindisi L. 1,50%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Cagliari L. 1,75%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Caltanissetta L. 2,50%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Campobasso L. 2%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Catania L. 1,65%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Catanzaro L. 1,75%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Chieti L. 2,25%

Consiglio provinciale delle corporazioni di Como L. 0,75%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Cosenza L. 1,70%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Cremona L. 1,25%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Cuneo L. 1%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Enna L. 2,50%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Ferrara L. 1,30%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Firenze L. 1,50%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Fiume L. 2%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Foggia L. 1,50%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Forlì L. 1,30%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Frosinone L. 2%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Genova L. 0,70%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Gorizia L. 2%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Grosseto L. 1%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Imperia L. 1%;

Consiglio provinciale delle corporazioni al Lecco L. 1,50%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Littoria L. 2%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Livorno L. 1%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Lucca L. 1%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Macerata L. 1,50%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Mantova L. 0,75%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Matera L. 2%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Messina L. 1,80%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano L. 0,45%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Modena L. 0,90%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli L. 1,50%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Novara L. 0,75%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Nuoro L. 2,50%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Padova L. 0,80%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Palermo L. 1,50%;

Consiglio provinciale -delle corporazioni di Parma L. 1%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Pavia L. 1%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Perugia L. 1,75%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Pesaro L. 2,20%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Pescara L. 2%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Piacenza L. 1%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Pisa L. 1,20%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Pistoia L. 1,50%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Pola L. 1,75%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Potenza L. 1,50%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Ragusa L. 2,15%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Ravenna L. 1,50%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Reggio Calabria L. 2%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Reggio Emilia L. 1,25%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Rieti L. 1,80%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Roma L. 0,75%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Rovigo L. 1,25%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Salerno L. 1,75%;

Consiglio provinciale dello corporazioni di Sassari L. 2,20%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Savona L. 1%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Siena L. 1,50%;

Consiglio provinciale dello corporazioni di Siracusa L. 2,50%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Sondrio L. 2%

Consiglio provinciale delle corporazioni di La Spezia L. 1,25%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Taranto L. 1,50%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Teramo L. 2,25%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Terni L. 2%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino L. 0,50%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Trapani L. 1,50%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Trento L. 1,50%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Treviso L. 1,30%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste L. 1,50%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Udine L. 1%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Varese L. 0,50%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Venezia L. 0,875%.

Consiglio provinciale delle corporazioni di Vercelli L. 0,50%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Verona L. 1%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Vicenza L. 1%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Viterbo L. 2%;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Zara L. 2%.
(1)(2)(3)(4)
((5))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 settembre 1946, n. 150 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Il limite massimo dell'aliquota di imposta viene elevato al triplo di quello stabilito per ciascuna Camera di commercio, industria ed agricoltura dall'art. 1 regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418.
L'aliquota risultante dal nuovo limite massimo non può, però, in ogni caso, superare il 5%".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 892 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1947 le aliquote della imposta camerale non possono superare la misura indicata nel regio decreto-legge 31 ottobre 1941, n. 1418, maggiorata del 50 per cento, escluso in ogni caso il rimborso dell'imposta già iscritta a ruolo per l'anno 1947.
Con effetto dal 1° gennaio 1949 cesserà di avere applicazione la maggiorazione di cui al comma precedente".
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 892 come modificato dalla L. 5 luglio 1950, n. 452 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che " A decorrere dal 1° gennaio 1947 le aliquote della imposta camerale non possono superare la misura indicata nel regio decreto-legge 31 ottobre 1941, n. 1418, maggiorata del 50 per cento, escluso in ogni caso il rimborso dell'imposta già iscritta a ruolo per l'anno 1947.
Con effetto dal 31 dicembre 1950 cesserà di avere applicazione la maggiorazione di cui al comma precedente".
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 2 febbraio 1960, n. 40 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il limite massimo dell'aliquota di imposta stabilito per la Camera di commercio industria ed agricoltura di Venezia dall'art. 1 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418, viene elevato a lire 1,075 per cento, per il periodo di 35 anni dal 1 gennaio 1959".
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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 20 ottobre 1961, n. 1182 ha disposto (con l'articolo unico) che "A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la misura massima dell'aliquota d'imposta stabilita dal regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418, per ciascuna delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, è aumentata di lire 1".