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REGIO DECRETO 3 giugno 1940, n. 1357

Regolamento, per l'applicazione della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali. (040U1357)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/1940
Testo in vigore dal:  20-10-1940

Art. 23



I piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge hanno il fine di stabilire:

1° le zone di rispetto;

2° il rapporto fra aree libere e aree fabbricabili in ciascuna delle diverse zone della località;

3° le norme per i diversi tipi di costruzione;

4° la distribuzione e il vario allineamento dei fabbricati;

5° le istruzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora.

La redazione d'un piano territoriale paesistico è commessa dal Ministro alla competente Regia soprintendenza, la quale vi attende secondo le ricevute direttive, valendosi della collaborazione degli uffici tecnici dei Comuni interessati.