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REGIO DECRETO 3 giugno 1940, n. 1357

Regolamento, per l'applicazione della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali. (040U1357)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/1940
Testo in vigore dal: 20-10-1940
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la legge 29 giugno 1939,  n.  1497,  sulla  protezione  delle
bellezze naturali; 
 
  Ritenuta l'opportunita' di un regolamento  per  l'esecuzione  della
legge medesima; 
 
  Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per  la
giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e
le foreste, per le  comunicazioni,  per  le  corporazioni  e  per  la
cultura popolare; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Con il  decreto  Ministeriale  di  costituzione  della  Commissione
provinciale per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali
sono nominati, oltre che il presidente, il  Regio  soprintendente  ai
monumenti, competente per  circoscrizione,  il  presidente  dell'Ente
provinciale per il turismo  e  i  rappresentanti,  uno  per  ciascuna
categoria, delle Unioni provinciali  dei  professionisti  e  artisti,
degli agricoltori e degli industriali. 
 
  La scelta del rappresentante degli agricoltori deve  cadere  su  un
proprietario, degli industriali su un proprietario di fabbricati. 
 
  Vice presidente della Commissione e' il Regio soprintendente.