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REGIO DECRETO 6 maggio 1940, n. 874

Pensioni, gratificazioni e sussidi ai militari nativi dell'Africa Orientale Italiana. (040U0874)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/2004)
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Testo in vigore dal:  6-8-1940

Art. 13



La pensione o gratificazione, di cui agli articoli 10 e 11, viene concessa dai Governatori, su proposta dei comandi delle truppe, a quei militari che se ne siano resi meritevoli per condotta, fedeltà e rendimento.

Sono esclusi dalla concessione di pensione o gratificazione i licenziati e gli espulsi dal servizio a norma del regolamento di disciplina vigente per i militari stessi nonché i congedati per motivi disciplinari.