stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 6 maggio 1940, n. 874

Pensioni, gratificazioni e sussidi ai militari nativi dell'Africa Orientale Italiana. (040U0874)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/2004)
nascondi
Testo in vigore dal:  6-8-1940

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, e lo successive modificazioni;
Visto il R. decreto 17 dicembre 1931-X, n. 1786, che approva l'ordinamento militare del Regio Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778, che approva l'ordinamento militare del Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia, e le successive modificazioni;
Ritenuto necessario di migliorare per i militari nativi dell'Africa Orientale Italiana il trattamento stabilite dai citati ordinamenti nei riguardi dei riformati per eventi di guerra o di servizio e delle famiglie dei deceduti, nonché di estendere a tutti i detti militari la concessione della pensione ordinaria già stabilita per gli eritrei;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I militari nativi dell'Africa Orientale Italiana riformati per infermità conseguenti da eventi di guerra o di servizio, semprechè per questo ultimo caso non emerga colpa o negligenza da parte del riformato, hanno diritto ad una pensione vitalizia corrispondente alla paga giornaliera aumentata di un quinto, alla paga giornaliera, e alla paga giornaliera diminuita di un terzo, se la infermità sia ascritta rispettivamente alla prima, seconda o terza categoria della tabella allegata al decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 1003.

Qualora l'infermità debba invece ascriversi alla quarta categoria della tabella medesima, è concessa ai militari interessati una gratificazione, per una volta tanto, pari a quindici mesi della paga giornaliera.