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REGIO DECRETO 22 dicembre 1932, n. 1728

Modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaro. (032U1728)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2006)
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Testo in vigore dal:  23-3-1943
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Art. 5



La graduatoria dei concorrenti che hanno conseguita l'idoneità nel concorso per esame è approvata con decreto del Ministro dopo accertata la regolarità delle operazioni del concorso. I primi classificati entro il numero dei posti determinato ai sensi dell'art. 2 sono dichiarati vincitori del concorso.

Insieme con la graduatoria è pubblicato nel Bollettino l'elenco delle sedi notarili che, non essendo state conferite in via di trasferimento, sono, alla data di tale pubblicazione, disponibili per l'assegnazione ai vincitori del concorsi per esame.

Costoro nei quindici giorni successivi alla pubblicazione possono far pervenire al Ministero una dichiarazione contenente l'indicazione delle sedi nelle quali preferirebbero di essere destinali.
((2))


Trascorso il termine indicato nel comma precedente, il Ministero provvede alla nomina dei vincitori del concorso assegnando loro le sedi comprese nell'elenco pubblicato, tenuto conto delle indicazioni di preferenza da essi fatte, secondo l'ordine della graduatoria.
Qualora manchi, la indicazione e le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio, il Ministro di grazia e giustizia provvede di ufficio all'assegnazione della sede.

I vincitori del concorso che non possono conseguire nomina, a termini del comma precedente, sono nominati successivamente, secondo l'ordine della graduatoria, mano in mano che si rendono disponibili sedi non assegnate in via di trasferimento a notai in esercizio.

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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 21 gennaio 1943, n. 102 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che il termine stabilito al terzo comma del presente articolo è elevato a quarantacinque giorni.