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REGIO DECRETO 28 febbraio 1930, n. 289

Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato. (030U0289)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/1982)
Testo in vigore dal:  29-11-1958
aggiornamenti all'articolo

Art. 2



I fedeli di un culto ammesso nel Regno possono, senza preventiva autorizzazione dell'autorità governativa, tenere negli edifici, aperti al culto a norma dell'articolo precedente, riunioni pubbliche per il compimento di cerimonie religiose o di altri atti di culto, a condizione che la riunione sia presieduta od autorizzata da un ministro di culto, la cui nomina sia stata debitamente approvata a termini dell'art. 3 della legge.

In tutti gli altri casi si applicano le norme comuni per le riunioni pubbliche.

((3))
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AGGIORNAMENTO (3)

La Corte Costituzionale, con sentenza, 18 - 24 novembre 1958, n. 59 (in G.U. 1ª s.s. 29/11/1958, n. 59), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del Regio Decreto 28 febbraio 1930, n. 289.