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REGIO DECRETO 1 marzo 1928, n. 842

Regolamento per l'esercizio della professione di chimico. (028U0842)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/05/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2018)
Testo in vigore dal:  16-5-1928

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103, contenente disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione, per l'economia nazionale e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il titolo di chimico spetta a coloro, i quali abbiano superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di chimico. Spetta inoltre a coloro, i quali abbiano conseguito presso una Università od Istituto superiore del Regno un titolo accademico, che, secondo le disposizioni vigenti al tempo in cui lo conseguirono, abilitava direttamente all'esercizio della professione di chimico.