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REGIO DECRETO 1 marzo 1928, n. 842

Regolamento per l'esercizio della professione di chimico. (028U0842)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/05/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2018)
Testo in vigore dal: 16-5-1928
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge  24  gennaio  1924,  n.  103,  contenente
disposizioni per le classi professionali non regolate  da  precedenti
disposizioni legislative; 
 
  Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il R. decreto
1° luglio 1926, n. 1130; 
 
  Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato  per
la giustizia e gli affari di culto, di concerto con  i  Ministri  per
l'interno, per la pubblica istruzione, per l'economia nazionale e per
le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il titolo di chimico spetta a  coloro,  i  quali  abbiano  superato
l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio  della  professione
di chimico. Spetta inoltre  a  coloro,  i  quali  abbiano  conseguito
presso una Universita' od Istituto  superiore  del  Regno  un  titolo
accademico, che, secondo le disposizioni vigenti al tempo in  cui  lo
conseguirono, abilitava direttamente all'esercizio della  professione
di chimico.