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REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 24

Autorizzazione ai Consorzi di irrigazione ad eseguire alcune opere di bonifica fondiaria con i privilegi portati da leggi speciali. (026U0024)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 24 maggio 1926, n. 898 (in G.U. 07/06/1926, n. 130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/1926)
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Testo in vigore dal:  1-2-1926
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 29 maggio 1873 (serie 2ª) n. 1387, ed il testo unico approvato con R. decreto 22 luglio 1920, n. 1154;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1



I Consorzi di irrigazione autorizzati a riscuotere i contributi consorziali con i privilegi delle imposte dirette, potranno, previa modifica ed integrazione dei loro statuti, e tenendo distinte le relative gestioni, provvedere nei fondi consorziati, alla costruzione di fabbricati rurali e di strade poderali, nonché alla dotazione di acqua potabile, sotto l'osservanza e coi benefici delle leggi concernenti tali opere.

Per le opere stesse saranno imposti particolari contributi alle proprietà interessate, in ragione del beneficio ricevuto e della somma spesa per conseguirlo, i quali contributi sono oneri reali gravanti sui fondi, ed esigibili anch'essi coi privilegi delle imposte dirette.