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REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 24

Autorizzazione ai Consorzi di irrigazione ad eseguire alcune opere di bonifica fondiaria con i privilegi portati da leggi speciali. (026U0024)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 24 maggio 1926, n. 898 (in G.U. 07/06/1926, n. 130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/1926)
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Testo in vigore dal: 1-2-1926
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 29 maggio 1873 (serie 2ª) n. 1387, ed il testo unico
approvato con R. decreto 22 luglio 1920, n. 1154; 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 8 agosto 1918, numero  1255,
ed il testo unico approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3256; 
 
  Visti i Regi decreti 29 ottobre 1922, n. 1825; 30 dicembre 1923, n.
3139, ((e 18 maggio 1924, n. 753;)) 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale, di concerto con i Ministri Segretari  di  Stato
per le finanze e per i lavori pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo : 
 
                               Art. 1. 
 
  I Consorzi di irrigazione autorizzati  a  riscuotere  i  contributi
consorziali con i privilegi delle imposte dirette,  potranno,  previa
modifica ed integrazione dei loro  statuti,  e  tenendo  distinte  le
relative gestioni, provvedere nei fondi consorziati, alla costruzione
di fabbricati rurali e di strade poderali, nonche' alla dotazione  di
acqua  potabile,  sotto  l'osservanza  e  coi  benefici  delle  leggi
concernenti tali opere. 
 
  Per le opere stesse saranno  imposti  particolari  contributi  alle
proprieta' interessate, in ragione del  beneficio  ricevuto  e  della
somma spesa per conseguirlo, i  quali  contributi  sono  oneri  reali
gravanti sui  fondi,  ed  esigibili  anch'essi  coi  privilegi  delle
imposte dirette.