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REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267

Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. (023U3267)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/1924
L'Errata-Corrige (in G.U. 31/05/1924, n. 128) ha modificato il tipo di provvedimento da Regio decreto-legge a Regio decreto.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2013)
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Testo in vigore dal:  18-1-1956
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Art. 58



I terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini montani, che dai loro proprietari siano rimboschiti e mantenuti regolarmente a bosco, secondo il piano di coltura e di conservazione di cui al terzo comma dell'art. 54. sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta provinciale e comunale per anni 40, quando si tratti di boschi d'alto fusto, e per 15, quando si tratti di boschi cedui.
((7))


L'imposta sgravata non darà luogo a reimposizione nelle Provincie, nelle quali non è stato attivato il nuovo catasto rustico, e fino a che in esse sono in vigore gli antichi catasti; di essa sarà fatta proporzionale riduzione in ordine al contingente stabilito dalla legge del 14 luglio 1864, n. 1831.

L'esenzione dalla sovrimposta comunale non potrà mai superare l'uno per cento dell'ammontare della sovrimposta medesima nei singoli Comuni.

Lo sgravio e l'esenzione si otterranno annualmente mediante domanda in carta semplice rivolta all'agenzia delle imposte, corredata di certificato, pure in carta libera dell'Ispettorato forestale comprovante l'esecuzione del lavoro di rimboschimento e la sua conservazione in conformità del relativo piano di coltura.

L'Ispettorato suddetto è tenuto a rilasciare tale certificato previo, ove occorra, accertamento a spese dello Stato.

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AGGIORNAMENTO (7)

La L. 14 dicembre 1955, n. 1318 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'esenzione tributaria prevista dall'art. 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica anche, per la durata di 25 anni, relativamente ai boschi cedui semplici di proprietà privata trasformati in fustate e mantenuti in tale coltura secondo piani particolari di trasformazione e conservazione, approvati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste".