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REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. 2440

Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. (023U2440)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
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Testo in vigore dal:  10-12-1994
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Art. 9




Qualora, nella esecuzione chi un contratto, pel quale non sia intervenuto il parere del consiglio di Stato, sorga la necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati negli articoli 5, 6 e 7, prima che si provveda al pagamento finale, dovranno gli atti relativi comunicarsi al consiglio di Stato per il parere.

(15)
((46))
((47))
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AGGIORNAMENTO (15)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino al 30 giugno 1947 sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti dagli articoli 5, 6, 8, 9,14, 15, 19, 43 e 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dagli articoli 39, 115, 284 e 299, del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dall'art. 18 del R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214".
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AGGIORNAMENTO (46)

Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 ha disposto (con l'art. 20, comma 4) che "Ai fini della richiesta di parere al Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i limiti originari di somma indicati negli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono elevati di 2000 volte".
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AGGIORNAMENTO (47)

Il D.L. 28 agosto 1995, n. 359, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 436, nel modificare l'art. 24, comma 1 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) la proroga al 1 novembre 1995 dell'entrata in vigore della presente modifica.