Che sospende l'applicazione del quarto ultimo comma dell'art. 2 della
legge 16 luglio 1914, n. 679, ai concorsi che dalla data del decreto
stesso risultino già approvati ma non ancora esauriti. (023U1039)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/1923
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)