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REGIO DECRETO 6 maggio 1923, n. 1039

Che sospende l'applicazione del quarto ultimo comma dell'art. 2 della legge 16 luglio 1914, n. 679, ai concorsi che dalla data del decreto stesso risultino già approvati ma non ancora esauriti. (023U1039)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))