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REGIO DECRETO 6 maggio 1923, n. 1039

Che sospende l'applicazione del quarto ultimo comma dell'art. 2 della legge 16 luglio 1914, n. 679, ai concorsi che dalla data del decreto stesso risultino già approvati ma non ancora esauriti. (023U1039)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-6-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 30 settembre 1922, n. 1390;

Veduto il Nostro decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1545;

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La disposizione di cui al quart'ultimo comma dell'art. 2 della legge 16 luglio 1914, n. 679, in forza della quale la graduatoria dei vincitori di concorsi a cattedre di scuole medie può essere integrata con la graduatoria degli idonei non sarà ulteriormente applicata ai concorsi che alla data del presente decreto risulteranno già approvati ma non ancora esauriti.

La presente disposizione non innova a quelle emanate a favore degli ex-combattenti con gli articoli 50 e 51 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.