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REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1057

Che abroga l'art. 9 della legge 7 aprile 1921, n. 368, colla quale la validità delle modificazioni agli articoli 6, 10, 29 e 31 della legge 7 luglio 1907, n. 429, fu limitata ad un biennio. (023U1057)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))