Che abroga l'art. 9 della legge 7 aprile 1921, n. 368, colla quale la
validità delle modificazioni agli articoli 6, 10, 29 e 31 della
legge 7 luglio 1907, n. 429, fu limitata ad un biennio. (023U1057)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/1923
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)