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REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1057

Che abroga l'art. 9 della legge 7 aprile 1921, n. 368, colla quale la validità delle modificazioni agli articoli 6, 10, 29 e 31 della legge 7 luglio 1907, n. 429, fu limitata ad un biennio. (023U1057)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-6-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 7 aprile 1921, n.368;

Ritenuta la convenienza di mantenere in vigore le modificazioni con questa sancite agli articoli 6, 10, 29 e 31 dalla precedente legge 7 luglio 1907, n. 429, per l'ordinamento delle ferrovie dello Stato;

Udito il commissario straordinario per le ferrovie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È abrogato l'art. 9 della legge 7 aprile 1921, n. 368, col quale la validità delle modificazioni agli articoli 6, 10, 29 e 31 della legge 7 luglio 1907, n. 429 fu limitata ad un biennio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - CARNAZZA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.