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REGIO DECRETO 15 marzo 1923, n. 531

Che proroga la facoltà concessa al primo presidente della Corte d'appello dall'art. 3 del R. decreto 28 marzo 1922, n. 487 e il mantenimento in servizio nelle preture degli attuali pretori aggiunti. (023U0531)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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