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REGIO DECRETO 15 marzo 1923, n. 531

Che proroga la facoltà concessa al primo presidente della Corte d'appello dall'art. 3 del R. decreto 28 marzo 1922, n. 487 e il mantenimento in servizio nelle preture degli attuali pretori aggiunti. (023U0531)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità, per provvedere alle esigenze del servizio in attesa delle nuove disposizioni sulle circoscrizioni e sull'ordinamento giudiziario, di prorogare la durata di talune norme di imminente scadenza; Visti il R. decreto 28 marzo 1922, n. 487, i decreti Luogotenenziali 24 luglio 1917, n. 1198, e 5 gennaio 1919, n. 3, e il R. decreto 24 aprile 1921, n. 745;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La facoltà concessa al primo presidente della Corte d'appello dall'art. 3 del R. decreto 28 marzo 1922, numero 487, è prorogata a tutto il 1° ottobre
1923.

Fino alla stessa data potranno altresì essere trattenuti nelle Preture, alle quali sono attualmente addetti, i pretori aggiunti nominati a norma dei decreti Luogotenenziali 24 luglio 1917, n. 1198, e 5 gennaio 1919, n. 3.