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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 339

Che estende agli impiegati di cancelleria, di ragioneria e agli inservienti addetti agli organi giudiziari delle nuove Provincie, l'assegno mensile temporaneo preveduto dall'art. 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1080. (023U0339)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))