Che estende agli impiegati di cancelleria, di ragioneria e agli
inservienti addetti agli organi giudiziari delle nuove Provincie,
l'assegno mensile temporaneo preveduto dall'art. 14 della legge 13
agosto 1921, n. 1080. (023U0339)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/1923
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)