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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 278

Che conferisce ai procuratori generali presso le Corti di appello la competenza per autorizzare gli Enti di culto ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili. (023U0278)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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