stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 278

Che conferisce ai procuratori generali presso le Corti di appello la competenza per autorizzare gli Enti di culto ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili. (023U0278)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  8-3-1923 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, sugli acquisti dei corpi morali;
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e gli Affari di Culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La competenza a provvedere agli effetti della legge 5 giugno 1850, n. 1037, sulle domande degli Enti di culto per l'autorizzazione ad accettare lasciti o donazioni oppure ad acquistare beni immobili, è conferita, con le eccezioni indicate nell'articolo seguente, al procuratore generale del Re presso la corte d'appello nel cui distretto gli enti hanno sede.

Il procuratore generale provvede con decreto, previo parere dell'economo generale dei benefici vacanti o del prefetto, secondo che gli enti siano o meno di natura beneficiaria.